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641 G. CRISTOFANI

l'Autore lo battezza per S. Giacomo Minore e le cinque scene
sovrastanti che in realtà rappresentano: JBartolomeo libera
un ossesso — Il messo del Re Polemio lo invita a liberare la
Principessa dal demonio — Esorcizza la figlia del Re — Appare
a Polemio nella sua stanza — Il Martirio di Bartolomeo — si
trasformano in queste altre: S. Giacomo proclama ai Giudei
lo divinità di Gesù — Converte alcuni Giudei — È condotto da
questi sulla torre del. Tempio — Dinanzi al popolo proclama
(Gesù vero Dio. (1) — Il Martirio di S. Giacomo!

Chi. volesse intendere l'iconografia di questa vetrata,
leggendone lillustrazione del Giusto e guardando | origi-
nale, si troverebbe in un bell’imbarazzo, non corrispondendo
affatto le scene ai soggetti loro affibbiati. Se l'Autore avesse
letto il frammento tuttora decitrabile. s. BARTOLO ... scritto
ai piedi del Santo, il gravissimo errore sarebbe stato evitato.
Nella seconda vetrata (fig. 11°) alcune storie dell'A postolo
Tommaso sono erratamente interpretate: la prima non rappre-
senta Tommaso che benedice due sposi novelli, ma Abbanes che
presenta il Santo al Re Gondoforo, raffiguratovi seduto a mensa
con la Regina, ambedue con la corona in testa; la terza che
in realtà mostra. Gad che risuscitato dal Santo gli offre un ve-
stito prezioso, non può farcelo vedere in atto di convertire
Santicia, nè la quarta con. Gad che libera il Santo dal carcere
può passare per la distruzione del Dio Solare, di cui non si
scorge traccia alcuna. Così la prima formella della leggenda
di S. Matteo illustra la presentazione dell’Apostolo al Re per
mezzo dell'eunuco di Candace, non mentre ridona la parola ad
una giovane stregata (2). :

(1) Domandiamo all'Autore se è possibile trattare in un ciclo così ristretto di
cinque storie due futti che hanno l’istesso significato, quali questo e il primo della
serie dataci da lui!

(2) Le iscrizioni sono al solito trascurate o mal lette : così della vetrata seconda
non si dà quella della 2* formella BUS 1HS APVs EXIT ET riferentesi a S. Giovanni
(metà sinistra) e della destra si tacciono le seguenti: THOMAS APOSTOL nel rotulo
retto dal Santo (grande figura in basso); UNUS...GEB.. (la formella); SC APPOSTOLUS

VNIVESUM TESAVRVM PAVPERIBV (2a formella; il Giusto ha letto solo pauperibus);
ET HOC DICENS CVvCVRRIT (3^ formella).

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(fig. 1*) Basilica inferiore di Assisi — Cappella di S. Pietro di Alcantara,

Vetrata già nella Bas. Superiore. L’ Apostolo Simone,

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(fig. 8*) Basilica inferiore di Assisi. —
Cappella del Battista. Frammento
della vetrata sinistra, già nella Ba-
silica superiore. L'Apostolo Giuda
Taddeo.









































































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(fig. 9*) Basilica superiore di Assisi. — 1* Vetrata destra della

nave. Gli Apostoli Giacomo Maggiore e Andrea.



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(fig. 10') Basilica superiore di Assisi. — 3 Vetrata destra della nave. Storie
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(fig. 11?) Basilica superiore di Assisi — 2* Vetrata destra della nave. Storie
degli Apostoli Giovanni e Tommaso.



















































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12*) Basilica superiore di Assisi — 4* Vetrata destra della nave.
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14*) Basiliea superiore di
nave, Cristo e Francesco, la Vergine, gli Angeli.

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LE VETRATE, ECC. 65

L'ultima. vetrata sinistra della nave (fig. 12*), dedicata ai
Santi Francesco ed Antonio da Padova, era stata oggetto di
profondo ed aecurato studio per il Thode e il De Mandach; il
Giusto, ricaleando la strada già percorsa dai due valentis-
simi critici, poco o nulla. ha aggiunto di suo, ma dove ha
aggiunto, è caduto in errore. Nella seconda formella, il Santo
da Padova è in atto di rimproverare il feroce Ezzelino da
Romano; l’Autore crede che il tiranno sia il personaggio del
quale il vetriere mostra solo la testa sul lembo destro della
scena, non l’altro che sta ritto di fronte al Santo; nessun
artista si sarebbe sognato di relegare la figura principale in
un canto, nascondendola quasi interamente dietro altra affatto
secondaria. Quanto ai naufragi (la parola è ripetuta più volte)
liberati dal Taumaturgo, crediamo che il Giusto sbagli a re-
gola di grammatica. Anche qui si tenta di riportare un’ iscri-
zione, quella del rotulo tenuto da S. Francesco quando ap-
pare al Capitolo di Arles (ultima formella a destra in alto),
storpiandola secondo il solito: BENEDICAT Vobis doMINUS, vi
dipinse il vetriere ducentista, e il Giusto legge: Benedicit
fratribus congregatis! La sbadataggine, chiamiamola così per
non dire l’imperizia dell'Autore in fatto di paleografia, è causa
di maggiori guai all’iconografia della prima vetrata destra

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della nave (fig. 1359, nella quale dieci figure di Profeti sono
prese per Apostoli e per altri Santi, in onta ai nomi in parte
tuttora leggibili scritti ai loro piedi e al fatto che degli Apo-
stoli esistono figure e storie in altre vetrate della Basilica;
Isaia (YSAIAS PPHA) si trasforma così in S. Mattia, Geremia
(YEREMIAS PPHA) in S. Andrea, Michea (micheas ppha) in
S. Lorenzo, Amos (AMOS ppHA) in S. Sisto (1), un quinto pro-
feta, la cui leggenda è scomparsa, in S. Paolo, Giona (IONA
PPHA) in S. Pietro, Ezechiele e Daniele (EzEChiel ppha, DANIEL
PPHA) perche vestiti da guerrieri, sono creduti dwe santi no-

(1) Quando mai nel sec. XIII l’arte nostra rappresentò un Santo diacono, quale
Lorenzo, e un pontefice, quale Sisto, vestlti del classico manto?




































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66 G. CRISTOFANI

bili e forse martiri (sic); due altri profeti, gli ultimi in alto,

divengono Apostoli anch'essi :e paiono all'Autore opera d'un
quattrocentista bizantineggiante, mentre in realtà, anche con
qualche alterazione prodotta da restauri antichi e recenti,
hanno gli stessi caratteri ducenteschi delle restanti figure
della vetrata. Neppure quelle .della metà destra sono del
tutto comprese e ben precisate dall’Autore : ad esempio, le
due in. basso, quantunque mutile, si rivelano per Diaconi e
martiri, essendo vestiti di dalmatica e con le grandi palme
in mano, e quasi certamente rappresentano i SS. Stefano e
Lorenzo; ma il Giusto non sa dirne altro se non che sono
due santi. L’interpretazione iconografica della vetrata se-
cuente (sei angeli, Cristo che sorregge S. Francesco, la Vergine col
Bambino) (fig. 14") data dal Giusto è così meschina da non meri-
tare parole di confutazione; gli Angeli che riconducono il
peccatore a Dio e il Poverello che significa la conversione,
sono concetti che non trovano conforto nelle fonti france-
scane alle quali debbono essersi ispirati i maestri del '200;
l importanza di questa vetrata ne rimane piu che diminuita,
ridotta a nulla. S; Bonaventura invece ricorda piü volte il
nuovo Angelo dell'Apocalisse, che sale dall Oriente portando
i segni del Dio Vivo nel corpo, e lo ricorda per dedurne
che tale Angelo, vaticinato dal Veggente di Patmos, non può
intendersi per altro che il B. Francesco; questo è il senso
che ha ispirato la grandiosa composizione; dietro al quale
gli studiosi di storia francescana potranno giudicare se altro
non se ne asconda, riferentesi alla celebre indulgenza del
Perdono, i cui personaggi, gli Angeli, Cristo, la Vergine e
Francesco, sono appunto messi insieme nella nostra vetrata.

Concludendo, ci duole che dell’opera del Giusto, pub-
blicata da cosi noti editori, non possiamo dare quel giudizio
che la bellezza dell argomento e le fatiche dell'Autore avreb-
bero meritato. Il Giusto annuncia la prossima pubblicazione
di una nuova storia della Basilica; noi lo sconsigliamo dal-
l’insistere in simili lavori, perchè a lui fanno difetto troppe

— LE VETRATE, ECC. 3 61

delle qualità necessarie in chi volesse intraprenderli con spe-
ranza di illuminare maggiormente le vicende del grandioso
monumento. Il suo libro sulle vetrate rivela tanta inettitu-
dine al soggetto, che il nuovo volume costituirebbe piuttosto
un altro inciampo che un aiuto per gli studiosi.

I-DOQUN-ENTI

editi li dice tutti l'Autore, mentre il 7° ed il 17° furono
già pubblicati da G. Cristofani in suo articolo che il Giusto
cita più volte e non. poteva quindi essergli sfuggito. Sono
ottantadue e vanno dal novembre del 1359 al 1848; ve ne
è qualcuno che però non sì riferisce alle vetrate e ne man-
cano diciassette’ che sarebbe stato bene pubblicare in con-
tronto di altri più moderni e meno importanti. Li diamo in
appendice, attenendoci al metodo di trascrizione adoperato
da tutti, ma che il Giusto non ha creduto opportuno seguire,
non sappiamo per quale ragione. Egli infatti li trascrive di-
plomaticamente tutti, compresi quelli dei primi decenni del
secolo scorso; la lettura delle carte così trascritte è di enorme
difficoltà, quando non diventa anche impossibile, mancando
nella stampa i vari segni di abbreviazione e le sigle e i nessi
dei manoscritti. Si direbbe che l'Autore, non sapendo inten-
dere quei segni, sciogliere quelle sigle e quei nessi, abbia
timidamente copiato gli originali per non cadere in errore:
data la sua imperizia paleografica, forse ha fatto il meno
peggio possibile. Il documento 9°, anch’ esso inedito per l’Au-
tore che pur lo sapeva edito dal Fratini e dal Truffi, altro
non è che il celebre trattatello di Antonio da Pisa, vetriere
fiorito sullo scorcio del 300; veramente prezioso per la co-
noscenza dell'antica tecnica degli smalti vitrei, era neces-
sario corredarlo di note esplicative, senza le quali non può



68 G. CRISTOFANI

essere inteso da chi avrebbe maggiore interesse di cono-
scerlo. Né l'Autore sembra lo abbia capito molto; cosi non
s'é accorto che il Maestro pisano parla espressamente del
giallo d’argento più volte, il che sta a sfatare la leggenda
che assegna a Giacomo d’ Ulma (1407) il ritrovato del ma-
raviglioso colore; infatti a pag. 250 non si adduce la testi-





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monianza di M.° Antonio per troncare la questione.



Neppure in questa parte il Giusto è dunque riuscito a
lavorare con metodo, avendoci egli data una serie incompleta
di documenti, malamente trascritti per giunta e perciò quasi
inservibili, gabellandone molti per nuovi che già erano di

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pubblico dominio, senza compiere quell opera di selezione
necessaria per cui notizie affatto insignificanti vanno lasciate
nell ombra e tra la polvere degli archivi, senza timore di
ledere per questo gl'interessi della storia, alla quale, per
, importa un bel nulla sapere che nel luglio del 1842
un tal Cicalino, garzone fabbro, ebbe in.dono un paio di

es.

scarpe (1).

GIUSTINO CRISTOFANI.

Archivio Francescano nella Comunale di Assisi.

GIORNALE DI SPESE DAL 1352 AL 1364.



1. — 1357 giugno 20 (pag. 44 v.)

Item in filo de riealeo pro fenestra refectorij flor. XV, sol.
2. — 1358 settembre 24 (pag. 53 v.)

Item in acutis pro fenestra Càrnarie flor. II, sol. 4.
3. — 1360 gennaio (pag. 76 v.)-

Item in ferramentis pro fenestris superioris ecclesie flor. X.

4. — 1360 aprile (pag. 80 r.)
Item Vanutio Bellagote pro ferramentis factis pro fenestra re-

fectorij flor. I.
5. — 19360 maggio (pag. 81 r.)

(1) V. G1usTO, Op. cit. doc. 74, pag. 370.





LE VETRATE, ECC. 69

--

Item in uno raganello pro fenestris forestarie flor. II, den. 5.
6. — 1360 maggio (pag. 82 r.)
Item Vanutio Bellagote pro ferris pro fenestra refectorij
flor. X, libb. 5.

1. — 13629 decembre 5 (pag. 143 r.)
Item in duabus libris stagni pro fenestris refectorij
sol. XVIII, den. 4,
GIORNALE DI SPESE DAL 1378 AL 1390.
8. — 1318 decembre 31 (pag. 78 r.)

Item in una libra de stagno pro eisdem fenestris sol. XII.
LIBRO DI FABBRICA DAL 1467 AL 1498.

9. — 1484 febbraio 24 (pag. 1 r.)
Recordo per ferro havemo pagati in sacrestia fiorini sei et bo-
lognini quattro et uno quattrino; se deve mettere ad uscita
dell’ opera; ciò è fo libbre 222 per le finestre de vitrio de la

Chiesia de sopr: fiorjz:G; bol 4. 8. 5:
10. — 1488 giugno 25 (pag. 91 v.)

Gabrielle d’Arcagnolo et in nome de Berardino suo compagno
ha auto libre nove de moneta per lavoratura de ferro per la

finestra invetriata de la Chiesia de sopra, facto el calculo in-

sieme d'acordo etc. flor.-I, bol. 32.
11. — 1488 luglio 3 (pag. 97 r.)
Item a dì 3 de luglio ha auto [Maestro Valentino da Udine] bo-
lognini vinti ete. flor. 0, bol. 20.
12. — 1491 ottobre 25 (pag. 99 v.)

E piü ha auto [Valentino da Udine] in sacristia adi 25 de octobre
ducati venti. D. 20.

Resta ad vere d'acordo ducati dece.

Have auto adi dicto per ultimo pagamento el dicto maestro Va-

lentino d' acordo ducati nove. TORSO
13. — 1493 agosto 12 (pag. 137 r.)

Maestro Valentino finistraro ha auto per alcune ramate delle

finestre ete. It
Miscellaneo .N. 283 segnato DD.

(Di fuori, di mano del Padre Papini: N. 7. Nota de’ Telai e

delle Ramate fatte fare alle finestre delle due Chiese, inferiore



















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11
B
| EEE P
IIT 70 G CRISTOFANI
LETI i
1 hi e superiore, a proprie spese dal Rev:mo P. Generale Maestro
N LA Francesco Sansone da Siena 1491 e segg.).
EOS 14. — 1491 addì 22 di luglio (pag. 1 r.)
| I! Qui de socta se farà mentione de tucti le denare pagato dal
Bd padre Rev.mo Generale per le spese oecorreranno per le ra-
i] mate per le finestre della chiesa de sopra.
I r ri | 15. — 1494 die 29 novembre.
ITE (Nel tergo del foglio di coperta) Auto mastro Valentino de filo
id de ramo libre mille septecento dicinove. Debent esse in cassa
Bi È x A P. . "e : a
Ig 293. (Di mano del Papini: Ma dal libretto s? ricava che si pensó
eR . ^ .
t PE subito a fare le ramate anche per le finestre della Chiesa In-
1
FETI feriore).
IU i AE " :
LITT A 16. — 1496 28 de giungno.
s i Ì T . . * . . . fp
BUE RENO M.° Valentino da Udino rendè tre quadri e uno frontispitio de
DIE la finestra del papa de la chiesa di sopra etc.
È i41 È S SEU is x
i | M (Sotto il Papini annota: Nota bene: Questo Maes'ro Valentino
i 1 | lasciò ricordo di aver lavorate le vetrate. Non dee intendersi che
LEGTA! . . e 3 .
i di ! fece le vetrate, ma i telari di ferro colle ramate al di fuori per
| di assicurarle) (1).
LET 11. — 1493 addi ultimo de genaro (pag. 21).
i | i Mastro Ugolino portó telari per doe finestre et un frontispitio ;
E3111 : i :
LAETI pesaro libre einquecento quaranta e doe. In presentia de Luc-
| Ij cario et de mastro Valentino pazzo (sic.).
il ij È L'ultimo conto è del 15 luglio 1496 (pag. 22).
INNI
E EXE TA DRE
LEA (1) Il ricordo al quale allude il Papini era un'iscrizione incisa nell intonaco
I TT. ; ; m
TIBI dello strombo in basso delle vetrate nei bracci della Basilica Superiore; ne avan-
| I EI zano la data 1487 e le parole opus FENESTRE: M.0 Valentino aveva lasciato memoria
BEI || dell' opera sua in una forma che parve presuntuosa al Papini, come se con quella
(IRE | | i si arrogasse i’ esecuzione delle vetrate; il Giusto pare invece che abbia creduto al
Ri | | i buon diritto del Vetriere Udinese di apporre la sua firma ad un lavoro nel quale i
LIEU 1 : : IS : 7 . ^ È
E31 ‘caratteri del ‘400 avanzato si ricercherebbero invano. Chi ha pratica di vecchi do-
i | || cumenti, sa troi po bene quale significato si desse in altri tempi alla parola /are,
|] E che spesso si adoperava nel senso di restaurare, consolidare etc. E in tale signi-
LIE IH I ficato la usó appunto Valentino Pazzo, senz'avere affatto 1'intenzione d'ingannare
I I |] i posteri; i quali, avrà pensato il buon quattrocentista, non potranno ritenere ese-
IL ITI S : E S CSI à 5 e
Hi |] guito ai tempi di. Sisto IV un lavoro fatto duecento anni prima. Se qualcheduno
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i | i adunque s'è lasciato ingannare, è colpa sua.
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LA CONQUISTA ROMANA DELL'UMBRIA

Sebbene gli Umbri non sieno stati molto lontani da Roma,
giacchè le loro contrade più meridionali non ne distavano
che una settantina di chilometri, pure, relativamente agli
altri popoli, vennero solo molto tardi a contatto con essa
e molto tardi furono sottomessi. Ciò però è spiegabilissimo
perchè gli Umbri, benchè vicini, erano nettamente separati
dai Romani; infatti, giacendo sulla sinistra del Tevere, ave-
vano immediatamente a sud i Sabini, e sulla destra del
fiume che formava un vero baluardo, verano gli Etruschi
e i Falischi interposti tra essi e i Romani. Sicchè costoro
per assalire gli Umbri, passando per la via più facile, sulla
sinistra del Tevere, avrebbero dovuto sottomettere prima i
Sabini e passando invece sulla destra, avrebbero dovuto
prima sottomettere Veio, Capena, Falerii e traversare poi
il fiume stesso.

Ma anche quando Roma ebbe conquistato queste città gli
eventi la trassero ad una lunga guerra coi Sanniti che per
parecchio tempo la distolsero dalle cure del settentrione e
non si rivolse novamente a questo se non quando i popoli
che l’ abitavano, avendo veduto crescere soverchiamente la
potenza romana e temendo per la loro indipendenza, fecero
causa comune con i Sanniti. Ma per conoscere bene come
siano andate le cose, bisogna esaminare un po’ più partico-
larmente i progressi lenti ma continui fatti da Roma fino a
che non venne in lotta con gli Umbri.







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E. MELCHIORI

Le prime guerre che ci sia dato di conoscere, quando
la leggenda ci lascia vedere un po’ chiaro, sono state com-
battute dai Romani contro i popoli vicini. E così il loro terri-
torio che era anticamente piccolissimo, arrivando verso il
settentrione fino ad Antemnae sulla confluenza dell’ Aniene
col Tevere, verso il mezzogiorno a circa nove chilometri
dalla cinta Serviana e sulla destra del fiume fino al confine
del territorio Veiente, si andò lentamente ma sempre esten-
dendo. Perciò verso la fine dell’età regia, o almeno nei
primi tempi dell’età repubblicana, arrivava dal mare, dove
pare che si fosse fondata la colonia di Ostia, fino alle col-
line Albane dove era stata distrutta Albalonga; sicchè la
prevalenza delle Ferie latine era passata a Roma. E questa
città che da principio non era stata superiore alle tante
altre borgatelle vicine, ben presto per la sua posizione;
essendo lo sbocco naturale al commercio dei popoli stan-
ziati sul corso del fiume e dominando la via commerciale
che univa l’ Etruria al Lazio, era diventata il centro più im-
portante di tale regione di cui aveva acquistata l’ egemonia
religiosa e politica. Ma la sua posizione imponeva a Roma
l'obbligo della difesa degli alleati, specialmente contro gli
Equi e i Volsci. La tradizione annalistica del quinto secolo
è tutta piena dei fantastici racconti delle lotte tra questi po-
poli ei Latini; son note a tutti le leggende di Cincinnato e
di Coriolano! I Romani non furono però sempre vincitori
ed è perciò che non potendo negare qalche sconfitta come
ad esempio quelle subite dai Volsci, inventarono la leg-
genda di Coriolano, perchè così il merito della vittoria
da parte di quei popoli si doveva almeno attribuire a un
Romano. Ben presto peró Equi e Volsci furono domati, forse
coll’ aiuto degli Ernici che già dovevano essere entrati in
lega con i Romani: ma costoro intanto dovevano sostenere
altre lotte contro gli Etruschi e specialmente contro Veio,
come si può rilevare dalle leggende, tra le quali è assai

-
o

LA CONQUISTA ROMANA, ECC.

importante quella che parla della sconfitta de’ trecento
Fabi al Cremera.

Verso la fine del quinto secolo, si svolse tra i conten-
denti una buona lotta per il possesso di Fidenae: questa
città fu presa dai Romani che forse vi ‘aggiunsero anche
Crustumerium e allora essi avrebbero assediato per dieci
anni Veio la quale dovette capitolare ne’ primi anni del
secolo quarto; il suo territorio fu perciù incorporato a quello
romano che giunse dalle paludi Pontine al monte Cimino; così,
mentre Roma diventava la potenza più considerevole del-
l’Italia centrale, gli Etruschi decadevano: infatti, perl’ inva-
sione dei Galli erano stati assoggettati nella valle del Po
e per la sconfitta navale, subita presso Cuma per opera dei
Greci, si trovarono tagliati fuori dalla Campania, sicchè ai

Sanniti fu facile di conquistare Capua.
| Ma i Galli ben presto passarono l’ Appennino e invasero
anche il Lazio sul principio del secolo quarto, infliggendo
ai Romani quella disastrosa sconfitta dell’ Allia che si fa ri-
salire al 390 circa av. Cr. sconfitta che portò conseguenze
gravissime, giacchè sembra che il Lazio defezionasse costi-
tuendosi in lega latina, dalla quale rimaneva esclusa Roma:
per maggiore iattura anche gli Etruschi colsero quest’ occa-
sione per rifarsi delle posizioni perdute, ma Roma seppe
trionfare di tutti i suoi nemici. Mantenne le due fortezze di
Sutri e di Nepi contro gli Etruschi e concluse un trattato
con Praeneste e Tibur rinnovando anche la lega con le città
del Lazio; tuttavia mentre prima essa ne era il centro poli-
tico e religioso ora concluse un foedus aequum con la con-
federazione di tutte le città latine alle quali si unirono an-
che gli Ernici. Dopo ciò fu facile a Roma di assoggettare
novamente i Volsci e di respingere i tentativi degli Etru-
schi che volevano riprendere Veio: anzi poco dopo essa
venne in lotta con Caere. Falerii e Tarquinii e vinse e s’in-
corporò Caere, e il suo territorio. Sicchè ora il dominio ro-
mano veniva a comprendere quasi tutto quel tratto che oggi



'(4 E. MELCHIORI

È ="
iar herd rre

fa parte della provincia laziale e da questo momento conti-
nuó ad allargarsi sempre piü fino a venire a contatto con
le regioni degli Umbri e dei Sanniti, che nell' Italia meri-
dionale avevano formato una grande potenza.

{EA [i Peo: Le condizioni degli Umbri non erano certo floride, giac-
| | | chè, respinti a nord dai Galli e pressati ad occidente dagli
| Etruschi, ora si dovettero mettere in una certa apprensione
per l'appressarsi dei Romani, coi quali peró dovevano es-
ti sere stati in amicizia fino a questo tempo, poichè non si
parla mai nelle fonti di lotte avvenute tra loro; ed è spie-
I1 gabilissimo ciò perchè erano stati sempre nettamente sepa-
| T EU 'ati da essi per l'interposizione dei Sabini e degli Etruschi.
Tuttavia relazioni amichevoli dovevano esservi state tra i

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ad pitis

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| due popoli.

| È fuori d’ogni dubbio che dovevano esistere scambi
| | commerciali tra Roma e i popoli vicini, specialmente per la

i | fornitura del sale: anzi, come già si è detto, dal commercio
|

————

derivó la grandezzastessa di questa città anche per il fatto
che potè servirsi del Tevere come via di comunicazione in
| tempi in cui le viabilità erano difficilissime giacchè di strade,
|] | | nel vero senso di questa parola, ve ne dovevano essere ben
| poche. Non è difficile adunque supporre che anche gli Umbri
! P abbiano avuto molto. per tempo (1) relazioni commerciali
|| con i Romani, forse per la via fluviale, giacchè il loro ter-

M AE T EROR A E TE DIR TO TU. EEG
————————————

—X——





ritorio arrivava fino alla conflu enza della Nera nel Te-
vere e anche un po' piü a sud (se si deve considerare
Ocriculum come città Umbra), e quasi fin li il Tevere poteva
essere risalito da piccole navi. Anzi, si può con molta pro-
babilità supporre che anche l'origine di Ocriculum si debba
proprio al commercio giacchè in principio dovette essere un
LU piccolo porto, uno scalo alle merci romane che sì portavano
| | nell’ Umbria: così è più facile spiegarsi come mai un pa-
Hl ese si sia potuto costruire in un terreno malarico, dove certo





(1) Se non prima dopo la presa di Falerii certamente.







E- Dc eee

LA CONQUISTA ROMANA, ECC. (0

non si doveva star molto bene specialmente per i continui
straripamenti del fiume stesso (1).

Quando i Romani ebbero allargate le loro conquiste fino
ad arrivare. sui confini degli. Umbri, era facile supporre che
per la tendenza ch’essi avevano ad espandersi, presto o
tardi, avrebbero colto volentieri l'occasione per invadere
quel territorio, anche per fortificarsi un po' meglio verso il
nord e specialmente in quella parte donde erano loro piovuti
addosso parecchie volte quei Galli. che dovunque erano ar-
rivati avevano portato desolazione. e spavento. Era facile
prevedere che una causa di. discordia si sarebbe. presto tro-
vata e che ormai era soltanto questione ditempo, tanto più
che anche i Sabini lungo la sinistra del. Tevere fino ad
Ocriculum, se non sotto la dipendenza immediata, dovevano
trovarsi in una certa semindipendenza molto vicina alla sog-
gezione completa, sebbene nelle .fonti sieno anch'essi poco
ricordati (2. Ma gli eventi dell'Italia meridionale ritarda-
rono ancora questa lotta che tutti, incomineiando dagli Um-
bri stessi, vedevano prossima, e perciò essi si unirono con i
Sanniti, quando questi stavano per soccombere, compren-
dendo che la sconfitta di costoro sarebbe stata la rovina
comune; ed ebbero compagni gli Etruschi, i Galli e i Sa-
bini stessi in quelle tragiche lotte che furono le più impor-
tanti combattute fino allora dai Romani e quelle che deci-
sero per sempre della loro potenza.

Per vedere adunque come essi abbiano conquistata
l'Umbria, bisogna dare uno sguardo al periodo delle guerre
sannitiche: ma, benché le fonti si facciano ora un po’ più
copiose, pure, della prima sannitica sappiamo così poco che

(1) In mezzo al fiume si vedono avanzi di muri, specialmente dalla sponda su
cui sta Otricoli. Son essi gli avanzi di un porto: vi sono inoltre molti scogli da cui
potrebbe aver tratto il nome Ocriculum: allora diverrebbe meno valida la ragione
di coloro i quali sostengono che Ocriculum sia stato sopra un colle soltanto perché
nella parola vi é Ocris.

(2) Spesso nelle fonti sono confusi con i Sabini.

























neo
capi

—————————— MM!





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76 E. MELCHIORI

molti hanno anche negato che essa si sia combattuta; in-
vece della seconda abbiamo, per la prima volta nella storia
romana, informazioni più sicure e un po’ più precise ma
non tali da rassicurarci completamente, anche perché al-
cuni avvenimenti sembrano narrati due volte (dittografie).

Non è difficile comprendere come queste dittografie pos-
sano essersi originate: ciò dovette dipendere dall’ incer-
tezza della cronologia: così in qualche fonte sì riferiva un
fatto ad un certo anno, in altre ad un anno diverso, e gli
scrittori posteriori, credendo invece che tali avvenimenti
si fossero svolti realmente in tutti e due i tempi, li hanno
ripetuti, se così non fosse non si potrebbe comprendere
come alcuni consoli di un dato anno abbiano vinto una bat-
taglia in un luogo e dopo un. certo tempo, proprio quegli
stessi consoli (eletti ancora insieme per una strana combi-
nazione) sieno tornati a vincere la stessa battaglia nello
stesso luogo e contro lo stesso. nemico.

Quanto poi alla terza. guerra sannitica, quella che più
di tutto ci può dar lume sulla conquista dell’ Umbria, essa
è uno dei periodi più intricati della storia di Roma antica,
giacchè ci vien meno la fonte più genuina, cioè il racconto
di Diodoro e ci rimane quello di Livio e di coloro che di-
pendono da que- st'ultimo scrittore nel quale vi è una
grande quantità di sdoppiamenti di fatti e di contradizioni.

Come sia avvenuto l’urto tra Romani e Sanniti non è
difficile a comprendersi giacchè, mentre i primi nel centro
d'Italia Roma assoggettavano i popoli vicini ed estendevano
il loro dominio da Terracina ai monte Cimino, nel mezzo-
giorno si andava formando la potenza abbastanza grande,
che dei Sanniti. Costoro da principio poco sentivano il biso-
gno dell’unità (tanto che i primi di loro che s' erano stabiliti
nella pianura campana non conservavano più alcun legame
con la madre patria e vivevano disgregati e nemici), verso
il principio del secolo quarto si unirono in una confede-
razione la quale però, non avendo alcun centro che meri- LA CONQUISTA ROMANA, ECC.

-1
-1

tasse il nome di città e che potesse esercitare l'egemonia
su tutta la lega, si trovava. certamente in una condizione
d'inferiorità di fronte a quella romana più accentrata e
forte per la prevalenza e la vigilanza che vi aveva Roma.
Tuttavia i Sanniti acquistarono subito una certa potenza
e occuparono il tratto di costa tra Salerno e il Sele, si
spinsero fino all’ Adriatico e al nord giunsero nella valle del
Liri dove così verso la metà del secolo quarto vennero a
confinare con i Romani coi quali pare che stringessero un
patto di alleanza. Ma è certo che fin da quel momento, tro-
randosi a contatto due popoli desiderosi ambedue di allar-
gare i propri domini, vi fosse un pericolo di prossime contese.
Infatti, quando i Sanniti volevano costringere i Campani a
entrare nella loro confederazione, questi si rivolsero per
aiuto ai Romani che dovevano perciò apparire fin d’allora
come. gli oppositori più formidabili alla potenza dei San-
niti. Costoro, comprendendo che i loro mezzi non sareb-
bero stati sufficienti contro quei nemici, dopo qualche in-
successo vennero a patti con Roma, la quale con l'acquisto
di Capua, accrebbe di molto la sua potenza. Ma la solleva-
zione dei Latini, scontenti delle loro disuguaglianze e del
soverchio ingrandimento dell'alleata, con i quali si unirono i
Campani già stanchi del duro giogo, mise seriamente in pe-
ricolo l'esistenza stessa di Roma. Invece la sua potenza ne usci
mageiormente accresciuta perché, dopo questa, guerra colse
loecasione a incorporare nel suo territorio molte di quelle
città che s’ erano ribellate, venendo a sciogliere quel /0edxs
aequum stabilito precedentemente che fu lasciato solo agli
Ernici i quali non s'erano mossi e Castigò e trattò diversa-
mente le diverse città avvincendole a sè in modo da non
temerne più l’ opposizione.

Sicchè ora il dominio di Roma andava sino quasi a Na
poli e non potevano mancare certamente cause di contese
coi Sanniti che confinavano con essa. Infatti i Napoletani, non
vedendo di buon occhio estendersi la potenza di Roma, ven-

orta i 2 SCABS Cia acces tette

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| n È 18 E. MELCHIORI

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i M I nero con questa a guerra forse nel 328 0 qualche anno più
E E tardi. Ma siccome essi s'erano alleati con i Sanniti, cosi

| i ^ piarse la guerra tra Roma e il Sannio, guerra che sarebbe
M forse scoppiata lo stesso, giacchè i Romani si erano, senza
nmi alcun diritto, impossessati di Fregellae che i Sanniti, sul
Hu confine Romano, avevano presa e distrutta.

In questa guerra, la più importante. che homa fin al-
lorà avesse combattuta e il primo avvenimento politico della



Dani qaem ien edad ie m ey







184

Hd sua storia di cui noi abbiamo informazioni un po' piü pre-
ir d cise, essa ebbe alleata la Puglia e specialmente Arpi che
D d aveva già prima dovuto temere di cadere sotto il dominio

dei Sanniti. E pare che quelli, volendosi nel 322 mettere
in comunicazione con la loro alleata, toccassero a Caudio
1 quella rotta intorno alla quale si sono intessute tante leg-
nr cende nella tradizione annalistica. Certo è però che per
allora si fece e si ratificó la pace anche se in molte fonti è
| detto diversamente. Ma la guerra riarse ben presto e più
accanita di prima giacchè i Sanniti non potevano tollerare
È | che l'inflienza dei Romani si estendesse nelle Puglie dove
iii | costoro si erano già alleati con Canosa e con Teanum Apu-
I lum (910).
I Sanniti arrivarono arditamente fin presso il Larno

gm ea mA a sd Rr ia Lo



ara iiri

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HT: d) dove sconfissero nel 315 i Romani da cui defezionarono Ca-



IH pua e gli Aurunci, e i vinti si sarebbero trovati male se un
HH loro esercito non si fosse rifatto ‘infliggendo una grande
sconfitta a quello nemico a Cinna; dopo tutte le cose tor-
narono come prima e i Romani si premunirono contro ogni
possibile invasione dei Sanniti fondando le colonie di Fre-
cellae, Interamma, Saticula, trasformando in colonia Suessa,
fondando Lucera e occupando l'isola di Ponza come base di



|
111 operazione per la. flotta. s
, - . . . .
Ora il dominio romano si era esteso anche nella Cam-

——— M MÀ RÀ o

È pania dove si era conclusa un’ alleanza con Nola; ma la loro
E potenza incominciava a impensie rire anche i popoli del
settentrione, specialmente gli Etruschi e gli Umbri e s'inizia





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D Id area pi e rag r2. 55,2]

LA CONQUISTA ROMANA, BCC. 19

perciò una seconda fase di questa guerra che sarebbe po-
tuta andar male per i Romani se non avessero fatto uno
sforzo supremo.

In questo secondo periodo della seconda querra sannitica,
i Romani che per tante circostanze avevano dovuto rivol-
gere i loro sforzi contro il Sannio e l'Italia meridionale, si
accorsero pur troppo, quanto per loro potesse essere mal si-
curo il confine settentrionale specialmente quando gli Etru-
schi, nel 310, si sollevarono e assediarono Sutri. Roma mandò
contro di loro il console Q. Fabio Rulliano il quale li vinse
a Sutri costringendoli a nascondersi nella misteriosa ed ine-
splorata selva Ciminia (1).

Livio ci racconta ora con colori fantastici come, te-
mendo i Romani di inoltrarsi in questa foresta, il fratello
del console, Marco Fabio Cesone, si fosse esibito per esplo-
rarla; e poiché sapeva bene l’ Etrusco, travestitosi da pa-
Store, con un compagno, traversò la selva e arrivò fin
presso i Camerti Umbri ai quali si svelò e ricevette da
loro promesse di amicizia e di aiuti nel caso che l’esercito
fosse arrivato in quei luoghi. Sicché il console Q. Fabio
Rulliano si apri ora la via attraverso alla foresta Ciminia
e capitó improvvisamente vicino a Perugia.

Ma tale invasione impensieri grandemente i popoli del-
l Etruria e: cosi si venne ad una grande battaglia forse
vicino a Perugia (2) in cui furono vittoriosi i Romani che

(1) Livio, IX, 36; FLoro, I, 17; PLINIO, II, 96.
(2) Le fonti sono discordi sul luogo di questa battaglia: Diodoro che é molto
attendibile dice che fu combattuta-a Perugia.



mme us itti grs s esl

80 E. MELCHIORI

=

esente

cirie

obbligarono perciò le città dell’ Etruria orientale a venire a
patti con loro (1).

Ma poi, mentre essi continuavano la guerra col Sannio,
| parrebbe che nel 308 si fosse sollevata novamente l'Etru-
| ria a cui questa volta si sarebbe congiunta anche I' Umbria :
: : allora Q. Fabio Rulliano (console per la seconda volta) e
: P. Decio Mure, avrebbero invasa questa regione concluso







Ri



un trattato d'alleanza con Ocriculum, sconfitti a Mevania



in battaglia campale gli Umbri stessi e fatto un altro trattato
| di alleanza con Camerino. A ció si potrebbe opporre che
| questi due consoli ricorrono colleghi un’altra volta e com-

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A À— — e

ape rp n

t battono ancora a Sentino contro gli Umbri uniti con i Galli:
| sembra trattarsi di una dittografia e perció il Pais sostiene
Id che le gesta attribuite a questi due. consoli nel 308 sono,
per l'Umbria, un duplicato di quelle del 295. Ma senza porre
| in scena i due consoli citati, non si puó sostenere che qual-

€ M Ta ati AL RS e P "
dii a dite t —

che sollevazione ci sia stata in questo paese suscitata forse
dagli Etruschi e che subito sia stata repressa? A me pare
quasi certo che Ocriculum sia entrata in alleanza con Roma
prima che fosse finita la seconda guerra sannitica; altri-
menti come si spiega che finita questa guerra i Romani,
per fortificarsi verso il settentrione, posero subito l’assedio a
Nequinum ? Ciò non ci dice forse che già con Ocriculum



dovevano stare in buoni rapporti e non ci prova che non è
del tutto errato il credere che gli Umbri sieno stati assaliti
in parte anche durante la seconda guerra sannitica.? Altri-
menti come si spiegherebbe, anche volendo ammettere che



Ocriculum non fosse stata tanto importante, il silenzio di
Livio intorno ad essa, quando parla di Nequinum ? Prima
di arrivare a Nequinum bisognava prendere Ocriculum. Piut-

tosto si potrebbe credere che l'impresa accennata nelle
i fonti e compiuta dai due consoli Q. Fabio Rulliano e P.
Decio Mure sia stata di molto minore importanza e che essi,

MM MÀ e — 9 M9
—— NEED

—À M e —

(1) Ltv1o, IX, 35-37 DioDoROo, XX, 36.



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ENDS EPIIT Rest ——

LA CONQUISTA ROMANA, ECC. 81

o chi per loro, essendo andati ad assalire gli Etruschi, pro-
prio sul confine degli Umbri, abbiano fatto una capatina
anche contro costoro che s'erano mostrati avversi, ma senza
arrivare a Mevania, proprio nel cuore della regione (1).

La penetrazione nell' interno dell' Umbria era riservata
al tempo della terza guerra sannitica: bisogna perció tener
distinta nella conquista di questa regione, la parte meridio-
nale dalla settentrionale: la prima fu conquistata in piccol
tratto durante la seconda guerra sannitica e tra la fine di
questa e il principio della terza, l altra invece un po’ più
tardi.

Durante la seconda guerra sannitica adunque i Romani
avrebbero stretta alleanza con Ocriculum e parrebbe, quasi
pacificamente, il che non sembra molto verosimile: un po’
di lotta vi dovette essere; piuttosto è da credere che la città,
trovandosi nella parte più meridionale dell’ Umbria e quindi
più esposta agli assalti nemici e comprendendo che sarebbe
stata presto vinta, si sarebbe dopo una breve lotta, accor-
data coi vincitori, per non correre il rischio di essere di-
strutta e per ottener patti migliori (2). D'altra parte 6 fa-

(1) II DE SancTIS (Storia dei Romani, II, pag. 334) nota giustamente che questa
guerra diede l'occas(one ai Romani di entrare in relazione con gli Umbri, ma non
crede alla vittoria di quelli e per la difficoltà di penetraré nell'interno dell'Umbria
e perché i Fasti trionfali ne tacciono; osserva inoltre acutamente che l'invio in-
sieme con Decio del console Q. Fabio Rulliano accorso a marce forzate dalla Cam-
pania per riportare con il collega la vittoria decisiva, sé ricopiato dalla loro coope-
razione a Sentino.

(2) Del resto si può anche sostenere che Ocriculum, piuttosto che Umbra, sia
una città Sabina: e il suo carattere e la sua posizione geografica a sud della Nera
m'invitano a crederla tale oltre che l’ autorità di qualche scrittore come Dionigi
d’Alicarnasso che in Steph. Byz. chiama Nùrnia città dei Sabini: dunque tanto a
maggior ragione lo dovrebbe essere Otricoli. Ammesso ciò si può ritenere che essa
sia stata conquistata insieme con la bassa sabina e che nell’ occasione di una guerra
con gli Umbri, i Romani, per averla un po’ più fedele, abbiano inteso il bisogno di
stringersi in alleanza con essa, che forse aveva anche un po’ dimenticato la sogge-
zione di Roma.











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82 E. MELCHIORI

cile supporre come i Romani, i quali non disconoscevano
quanto sarebbe stato utile per loro di avere una città amica
proprio sul confine ed in un punto che offriva facile adito
alla regione umbra, l' abbiano trattata molto mitemente. Certo
che la conclusione di questo trattato con Ocriculum aveva
un'importanza speciale giacchè d’allora in poi, tale città
dovette essere una base di operazione per condurre la guerra
completa contro gli Umbri.

[ Romani, che durante la seconda guerra sannitica ave-
vano contratto al sud numerose alleanze con Napoli, Arpi,
Canusio, Teano nella Daunia, Nola, Abella e Lucera, che
avevano soggiogato gli Equi e rafforzata la loro autorità
sui Marsi, sui Peligni, sui Marrucini, sui Vestini e sui Fren-
tani, verso il settentrione invece avevano fatto pochi pro-
gressi, stringendo alleanza solo con Ocriculum e Camerino,
Ma essi che avevano sperimentato quali seri pericoli po-
tevano addensarsi sul confine settentrionale, dopo essersi
bene afforzati dalla parte di oriente e di mezzogiorno con la
fondazione di numerose colonie, pensarono di salvaguardarsi
le spalle anche verso il nord dove tra Carsoli e Tibur da
una parte, e Sutri e Nepi dall’ altra, c' era la grande val
lata del Tevere donde potevano venire dei seri pericoli:
senza pensare ai recenti assalti degli Etruschi e degli Um-
bri, chi non ricordava con terrore le terribili invasioni dei
Galli ?

Perciò ora si pensò a fortificarsi anche nell’Umbria cer-
cando specialmente di trar giovamento dall’ alleanza di
Ocriculum. Secondo quanto racconta Livio adunque, par-
rebbe che già nel 302 i Romani avessero cominciato la loro
azione in questa regione; ma il passo di questo scrittore ha
un carattere così fantastico che non ci è dato di potervi

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m Em LR eee, eil i eee LA CONQUISTA ROMANA, ECC. 83

poggiare le nostre asserzioni (1). E invece sicuro che un

esercito romano nel 300 si spinse fino alla Nera, pose l'as-
sedio a Narni che nel 299, come ci racconta Livio, fu presa
per tradimento e trasformata in colonia latina (2). Essa fu
d’allora in poi un grande baluardo in questa parte del ter-
ritorio romano e fu la principale base di operazione per le
altre imprese militari nell’alta valle della Nera e del Tevere.

Se un esercito romano si potè spingere nel 500 fino a
Narni è segno che la regione posta tra questa città e Roma,
dove si trovavano Nomentum, Cures, Ocriculum, doveva es-
sere in buoni rapporti con essa: ciò ci fa comprendere
come l'alleanza con Ocriculum sia stata fatta quasi certa-
mente prima del 300, anche se non si voglia ammettere
al 308 come riferisce Livio, per le ragioni già dette. I pro-
gressi dei Romani dovettero intimorire grandemente i Sa-

(1) Livio, X, 1: « Tamen ne prorsus imbellem agerent annum, parva expeditio
in Umbria facta est; quod nunciabatur, ex spelunca quadam excursiones armatorum
in agros fleri. In eam speluncam penetratum cum signis est: et eo loco obscuro
multa vulnera accepta maximeque lapidum ictu: donec altero specus ejus ore (nam
pervius erat) invento, utraeque fauces congestis lignis accensae: ita intus fumo ac
vapore ad duo millia armatorum, ruentis novissime in ipsa flammas, dum evadere
tendunt, absumpta. 301 av. Cr. ».

È proprio strano questo racconto di Livio e tutti vedono che ha del fantastico;
tattavia, chi conosce la natura dei luoghi in questa regione, non può fare a meno
di metterlo in relazione con alcune spelonche che esistono realmente nel territorio
di Otricoli e di Narni. SenZW* parlare della famosa grotta di Orlando, c’è, fra le
altre, una lunga caverna vicina ad Otricoli, che attraversa tutto il colle detto della
Formica e dal torrenta del Castellaccio va a riuscire proprio di fronte a quella
città : dalla parte del torrente sl poteva benissimo, senza esser vista, nascondere
gente armata e riuscire improvvisamente di fronte ad Otricoli Che vi sia stato un
dissidio tra questo paese e Narni, che abbia provocato l'intervento dei. Romani per
difendere l’alleata e che poi li abbia spinti alla conquista stessa di Narni? Io non
saprei spiegare altrimenti questo nebuloso racconto di Livio che, del resto, non
poteva essere inventato di sana pianta come una favola qualsiasi, se non ci fosse
stato almeno un punto d’appoggio.

(2) Di questa guerra umbra che ha per epilogo la presa di Nequinum, non
abbiamo affatto notizia nelle fonti all’infnori di quel racconto nebuloso di Livio da
me riferito nella precedente nota: ma è facile supporre che dovette essere assai più
importante di quello che non sembri; e gli Umbri opposero di certo una seria re-
sistenza, se, specialmente in questo tempo che i Romani stavano in pace col Sannio,
li costrinsero a non oltrepassare Narnia.



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83 E. MELCHIORI

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bini; (1), costoro, se non tutti, almeno quelli che abitavano
ungo la vallata del Tevere, dovevano essere fin da tempi
remoti in relazioni amichevoli con Roma, come si può de-

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EC nn ivi iii criteri rif logii prin



sumere dalle leggende che fan derivare da Cures il nome
di Quiriti e fanno regnare insieme Tito Tazio e Romolo e
i dicono Sabino Numa Pompilio. Ma non è da credere però
HI Dp che essi tollerassero supinamente il passaggio degli eserciti
romani attraverso alla loro regione e vedessero di buon
occhio l'estendersi della lora potenza da questa parte : chè

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i anzi fremevano di tutto questo e ben presto insieme con

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eli Umbri si sollevarono. Questi ultimi che formavano forse



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una specie di confederazione, non erano però stretti salda-
° mente insieme ; così si può spiegare come i Camerti e Ocri-
culum abbiano potuto allearsi, per conto loro, con Roma. Ma

€ rette

anche adesso non furono tutti d’ accordo: infatti, mentre

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pini

Spoleto e .Terni che tra i Camerti e Narnia sentivano più

imminente il pericolo di cadere sotto il giogo romano, ini-
ziarono per prime le ostilità, le città dell’ Umbria occiden-
tale invece non tutte si mossero, come si può comprendere
HI dai trattati conclusi poi tra esse di cui la più importante

re AIM

lie iii ii M

——



era Iguvium e Roma. La guerra si trascinò fiaccamente
per un certo tempo fino a quando nel 299 i (Galli, alleati
forse agli Etruschi, non invasero novamente l’Italia centrale.



e

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|
i
|
|
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Em | Fu appunto in tale circostanza, forse per la paura di que-
| sti barbari o per le discordie coi Pretuzi che il Piceno si
alleò coi con Roma. Quando si vide che i Galli si erano



dl spinti fin quasi sotto le mura senza che questa avesse cre-
duto prudente di incontrarli, tutti i popoli i quali erano ri-
masti impressionati dalla potenza dei Romani e temevano
È per la loro indipendenza, si unirono contro il comune ne-

^ iamen





n mico.
HL Intanto, come ci racconta Livio, (2) i Lucani al princi-

————————

(1) V. per i Sabini il mio lavoro su « Forum Novum », Loescher, 1995, Roma.
(2) Livio, X, 11; DIoN. D'ALIC., XVII e XVIII, 1-2:

verve TÉ 2
e A tm Feo aa b a CR a





LA CONQUISTA ROMANA, ECC. 85

pio del 298 erano andati a lamentarsi presso i consoli ro-
mani perché i Sanniti erano entrati nel loro territorio o
lavevano devastato e perciò si mettevano sotto la loro pro-
tezione. I Romani li accolsero volentieri e strinsero alleanza
con essi intimando ai Sanniti di sgombrare le terre degli
alleati. Ma alla loro arrogante risposta scoppiò novamente
la guerra, anche per il fatto che tutti e due i popoli desi-
deravano di estendere la loro influenza nella Lucania.
Qui la storia di questa guerra (che prende il nome di terza
sannitica) assume proporzioni gigantesche e diventa vera-
mente drammatica, giacchè tranne i Picenti e quei di Ca-
merino che per paura dei Galli si erano uniti in alleanza
con Roma, tutti gli altri invece, i Sanniti, i Sabini, gli Um-
bri, gli Etruschi, sì erano uniti in un duello mortale con-
tro di essa: il teatro della guerra si era dunque esteso e in
tutta l Umbria, dove si svolsero gli avveni- menti prin-
cipali, e in Etruria e nel Sannio non era che un delirar di
battaglie. i

I due consoli del 298 furono mandati l uno, L. Cor-
nelio Scipione, come ci racconta Livio, nell' Etruria, e l'al-
tro Gneo Fulvio, nel Sannio; ma il racconto del nostro sto-
rico, per quanto riguarda il primo console è distrutto dall’ i-
scrizione funeraria di Scipione in cui si parla solo del-
l'impresa di costui nel Sannio e nella Lucania; perciò è
da escludersi ch’ egli sia stato in Etruria ; ma d’altra parte,.
non potendosi ammettere che questa regione sia stata la-
sciata in pace, anche per il fatto che un serio pericolo
minacciava dal nord i Romani con il tumultus Gallicus, io
ritengo, benchè Livio non dica niente in proposito, che Gneo
Fulvio sia stato in Etruria; e così, mentre ci accordiamo
con la versione degli Atti Capitolini (1) che attribuiscono
a Fulvio una vittoria sugli Etruschi, ci possiamo spiegare

(1) Act. Triumph. ad a.-298: Gn. Fulvius Cn. f. Gn. n. Maxim. an. CDLV Centu-
malus cos. de Samnitibus Etrusceisque idibus Nov.



Mrd e t i

| | 86 E. MELCHIORI

M I i meglio come al principio del 297 le città di Sutri, Nepi e
| Falerii mandassero a chiedere pace a Roma (1). Si prepara-
vano così quegli eventi che segnarono forse per Roma
il momento più pericoloso della sua storia e che dovevano
| | condurre alla battaglia di Sentino che fu il punto culmi-
i 1 nante di questo dramma il quale doveva condurre i Romani
I D al dominio dell Italia intera.

WIE E Sul principio del 297 come ci racconta Livio, le città
HIT E di Sutri, Nepi e Falerii mandano a chiedere pace a Roma
e perciò i due consoli Q. Fabio Massimo e Decio Mure sono
I] liberi di rivolgere tutti i loro sforzi contro il Sannio: ma







o

i Sanniti tendono insidie a Fabio presso Tiferno e questi,
| secondo Livio, non solo le sfugge ma riesce persino a vin-
| cere il nemico peró, il modo stesso tenuto da Livio nel rac-
l contarci questo fatto, ci fa supporre che sia accaduto pro-

-

1 prio il contrario di quello ch’ egli ci dice tanto più che i
| . Yt 0 3* . . 1 »

| Fasti Trionfali non segnalano alcuna vittoria, mentre è forse
più attendibile che il console Decio abbia vinto gli Apuli



presso Malevento. In ogni modo dopo ciò i due consoli si
diedero a devastare il Sannio e così continuarono a fare
per tutto l’anno 296, tanto che Decio riuscì a cacciare, se-

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condo racconta Livio, l'esercito nemico: ma allora i Sanniti

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condotti da Gellio Egnazio sarebbero andati nell'Umbria (2)

—————————————————— voi

e avrebbero fatto sollevare anche questa regione e spinti a



marciare contro Roma i Galli stessi. Perciò il senato mandò

I
| | in Etruria il nuovo console Appio Claudio, mentre nel San-

(1) Il NiesE (De amnalibus Romanis, Marburgi, 1886, pag. IV) per spiegare
queste contradizioni immagina che gli annalisti più antichi abbiano raccontato ;
fatti senza citare i nomi dei consoli che condussero le imprese nei vari paesi e che
poi gli annalisti più recenti abbiano pensato essi stessi alla distribuzione ; e questa
osservazione mi sembra molto ingegnosa ed acuta.

Il BeLOocH (Rivista di storia antica, 1904, IX, 277) è d’avviso che a Fulvio fos-
sero attribnite le vittorie sui Sabini che poi si sarebbero scambiati coi Sanniti.

(2) Quanto alla via percorsa da’ Sanniti per recarsi nell’ Umbria cfr. DE SANCTIS,
St. dei R., II, 349; il BELOCH invece It. Bund, 5!) ritiene che i Sanniti non sieno po
tuti passare.

dide m cec -anI e soa













|



LA CONQUISTA ROMANA, ECC. 81

nio, dove si trovavano come proconsoli Decio e Fabio, era
stato mandato Volunnio: costui poi sarebbe stato richiamato
in aiuto di Appio che aveva avuto in Etruria la peggio e
poi sarebbe di nuovo corso nel Sannio dove avrebbe ripor-
tato nuove vittorie e di qui sarebbe tornato a Roma. La
Bruno (1) non crede che Volunnio sia potuto andare e ve-
nire così rapidamente da un punto all’altro della penisola:
ed io son d’accordo con lei nel ritenere che costui sia stato
tutto l’anno nel Sannio; però non mi pare impossibile come
alla Bruno, anzi credo naturalissimo che i Sanniti sieno po-
tuti andare, come ci racconta Livio, nell’ Etruria: è vero
che gli Ernici, i Marsi e gli Equi erano sotto il dominio
di Roma e che i Frentani. i Peligni, i Marrucini, i Vestini
e 1 Picenti erano tutti seoi alleati ma è vero anche che molti
di questi popoli ne tolleravano di malanimo il giogo di
e quindi si spiega come avrebbero concesso senza troppi
ostacoli il passaggio alle truppe sannitiche, specialmente dopo
la sconfitta di Fabio a Tiferno. E se ciò è naturalissimo dopo
l'insuccesso dei Romani, giacchè i popoli soggetti sperarono
forse di potersi rendere indipendente, è anche più naturale
invece che dopo la vittoria di Sentino i Peligni abbiano
assalito i Sanniti (2) che ritornavano alle loro antiche sedi ;
dopo la vittoria di Sentino, essi, che non si erano opposti al
passaggio delle truppe sannitiche che si recavano al nord,
volevano, con l’assalto dato ai Sanniti, farsi un merito presso
i Romani di cui tornavano ora a temere lo sdegno.

(1) « La terza guerra sannitica » in Studi di Storia antica pubblicati dal profes-
Beloch, Roma 1906.

(2) « Samnitium agmen cum per Paelignorum agrum fugeret, circumventum
a Paelignis est », Livio, X, 30, 3: a me pare anzi che le.due testimonianze che la
Bruno ha portato a sostegnodella sua tesi servano a provare proprio il contrario di
ciò che dice e a confermare il mio asserto giacché in esse si parla distintamente
di Sabini e di Sanniti: infatti lo pseudo Aurelio Vittore nella vita di Appio Claudio
(de viris illustribus 34) dice che costui « Sabinos Samnites Etruscos bello domuit »:
e l’elogio di Appio ci attesta che costui « complura oppida de Samnitibus cepit, Sabi-
norum et Tuscorum exercitum fudit ».



MERO 0 88 E. MELCHIORI

——

SH. Ed eccoci finalmente al dramma principale, alla batta-
TU - glia di Sentino che doveva decidere delle sorti d’Italia e
M » di Roma. Già nel 296 questa città si era trovata in gravi
difficoltà: a nord i Sabini e gli Etruschi erano in armi
e verso il sud i Sanniti davano il guasto alla Campania :
a ciò si'erano aggiunte le sconfitte di Appio Claudio che
spinsero i Galli a marciare contro Roma: e il terrore fu
tale che il Senato ordinò le ferie e grandi leve di soldati.
Intanto si erano nominati consoli Quinto Fabio e Publio
Decio, proconsole Volunnio e pretore Appio Claudio. Se-
Hu condo Livio, Quinto Fabio se ne andó subito in Etruria donde
poi sarebbe ritornato a Roma per prendere accordi intorno

— 9
x







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alla guerra lasciando la seconda legione a Clusium (1) al pro-

meta

| pretore Scipione che nel frattempo, assalito dai Galli e se-
I condo altri dagli Umbri, sarebbe stato sconfitto (2). Cosi
1 dice Livio; ma come è facile comprendere, non si può
i ammettere questo andar su e giù del console specialmente
il in una stagione contraria e bisogna ritenere che questo sia



un'invenzione degli annalisti per togliere importanza alla
| | sconfitta: possiamo invece tener come certo che un esercito
romano, sotto il comando di Q. Fabio Rulliano e P. Decio
Mure (3) che si era spinto al confine del territorio di Ca-

OI RA DDA

dis

merino fu quasi interamente distrutto: e la. sconfitta sparse
il terrore fra i Romani (4) Peró da parte di costoro pari
all'assalto fu la difesa, tanto che oltre alle legioni dei con-

——————

| soli, si erano approntati altri due eserciti con i propretori
I Gneo Fulvio e L. Postumio Megelo i quali si erano recati



(1) Livio, come fu già notato dal Niebuhr, confonde qui Clusium con Camars,
| forse per l'afflnità del significato (V. Pars, Stor. R., II, pag. 532).

i (2) Quelli che attribuiscono questa vittoria ai Galli dicono che dei Romani non
| sopravvisse neppure uno il quale avesse potuto portare ai consoli la notizia di
| questa battaglia: quelli che l’attribuiscono agli Umbri ne scemano di molto l'im-
| portanza, anzi aggiungono che i Romani, condotti da Scipione e da L. Manlio Tor-
quato si sieno presi subito la rivincita, togliendo ai nemici la preda.

i | (3) Livio, X, 26, 7.

[i (4) « Praecipuus terror civitatem tenuit », Livio.









I Exe —————



NT wm 2



— LA CONQUISTA ROMANA, ECC. 89

sulla destra del Tevere, nell’agro Falisco e Vaticano, per
difendere la città da un possibile attacco degli Etruschi.
Fabio e Decio si ritirarono nei pressi di Sentino dove si
combattè contro i Galli, gli Umbri, i Sabini e î Sanniti quella
tremenda battaglia che decise per sempre non solo delle
sorti della guerra, ma anche di quelle d’Italia (1). I foschi
colori con cui Duride di Samo ci descrive questa batta-
glia e la devotio di Publio Decio Mure per cui egli consa-
cró se stesso e tutto l’esercito nemico agli Dei infernali, ci
fanno chiaramente comprendere come si sia combattuto con
grande accanimento da tutte e due le parti dalle quali si
comprendeva che essa doveva decidere delle sorti di tutta
la guerra. È vero però che la leggenda della devotio si rac--
conta anche a proposito del padre di Decio Mure al Vesuvio
e del figlio che morì alla battaglia di Ascoli: ma siccome

(1) Le nostre fonti sono molto discordi nel ricordare i popoli che furono pre-
senti a Sentino. Infatti Livio ci parla solo di Galli e di Sanniti, dicendo che gli
Etruschi erano stati allontanati con una trattagemma da Fabio il quale aveva man-
dato la riserva a dare il guasto all’ Etruria: ma tace degli Umbri. Floro, Diodoro e
lo Pseudo Aurelio Vittore parlano di tutti quanti i popoli, mentre Polibio accenna
soltanto ai Senoni ed ai Sanniti; Frontino ci dice che gli Umbri e gli Etruschi erano
aècorsi a difendere le proprie terre; Orosio solo ci dice che i Romani mandarono
a devastare tanto l’ Etruria quanto |’ Umbria e così questi popoli si allontanarono.
E mi pare che da tutto ciò si possa dedurre chiaramente che gli Etruschi non fos-
sero davvero presenti alla battaglia di Sentino, ma non già gli Umbri. Dove dovevano
andare costoro a difendere meglio il proprio territorio piuttosto che a Sentino dove
si trovava il nerbo principale delle forze romane, sconfitte le quali la loro patria
sarebbe stata libera? Né mi pare che si possa spiegare, come fa la Bruno, l'assenza
degli Umbri a Sentino con un’amicizia tra questo popolo e i Romani: v'era senza
dubbio qualche alleanza come quelle con Ocrieulum e con i Camerti, ma v'erano
anche molte altre città nemicissime dei Romani; anzi, se dobbiamo ammettere
con il Pais che gli avvenimenti del 308 sono per l' Umbria un'anticipazione di quelli
del 295, allora dobbiamo concludere che in questo tempo, non solo non v'era
amicizia con gli Umbri, ma v'era una guerra ostinata che s’intrecciò con la terza
sannitica senza che noi però possiamo giungere a riallacciarne le fila confuse. La
Bruno inoltre crede che i Sanniti non sieno stati presenti a Sentino perché impe-
diti dai popoli alleati di Roma di recarsi nell’ Umbria: io ho altrove dimostrato il
contrario, ma credo del resto che insieme con i Sanniti sieno stati a Sentino anche
i Sabini giacché é naturale che essi pure si fossero messi contro Roma: dalle fonti
però non possiamo. arguire niente di sicuro giacché gli scrittori chiamano spesso
indistintamente i Sabini e i Sanniti con lo stesso nome e li confondono insieme.



90 E. MELCHIORI

3 essa presuppone una vittoria e la battaglia di Ascoli fu per-
n I duta, così è escluso che sia avvenuta laggiù, mentre essen-
LH { doci nella devotio anche un certo che di drammatico e non
| | potendosi ritenere che sia avvenuta in tutte e due le batta-
glie del Vesuvio e di Sentino, io l’attribuirei più volentieri
(1) a quest’ultima, senza escludere però che l’accanimento
stesso con cui si combattè possa aver dato luogo in tempi
posteriori all’ origine della leggenda medesima.







La battaglia di Sentino impressionò vivamente i nemici
di Roma e fu feconda di importanti risultati, giacché i Galli,
| non potendosi più riavere, furono costretti a rientrare nei
| loro confini, donde non si mossero più per dieci anni, una
1 parte degli Umbri fu costretta a far pace ed alleanza con
| Roma che incorporó nel suo territorio quello di Spoleto e
LI FI di Foligno (2), e gli Etruschi di- minuirono di molto la loro
resistenza. Solo i Sanniti difesero a spada tratta la loro







— —-

tre p ÀÀ

M | patria e la loro libertà!

i Nel 294 adunque si combattè tanto in Etruria quanto
| | nel Sannio: i due consoli di questo anno, L. Postumio Me-
| cello e M. Atilio Regolo, secondo Livio Fabio Pittore, sa-
| rebbero andati tutti e due nel Sannio; Postumio si am-
d malò e il suo questore L. Opimio Pansa sarebbe stato assalito
e ucciso dai Sanniti: sicchè il console fu costretto ad affret-
| tarsi, benchè malato, contro di loro che presto fuggirono
| ed egli, dopo aver prese alcune città (3), se ne sarebbe
andato senza alcun ordine ricevuto in Etruria, mentre M. Ati-



lio avrebbe riportato un’altra vittoria sui Sanniti, vittoria

(1) I Fasti Trionfali non menzionano che il trionfo di Rulliano: quindi o Decio
Mure morì in battaglia o non c'era. V. BELOCH, lezioni 1902-03, p. 440.

(2) Per l'epoca di queste incorporazioni V. BELOcH, Jt. Bwnd., p. 56: V. Cic.,
Pro Vareno, 8.

(3) Milionia e Feritro.







ia. sil osa = o |

P

LA CONQUISTA ROMANA, ECC. 91

secondo Livio, le cui parole pur troppo tradiscono una scon-
fitta. Anzi questo scrittore, essendo in dubbio, cita Claudio
Quadrigario e Fabio Pittore, i quali non dissimulano la
sconfitta dei Romani. E Quadrigario poi, in contrasto an-
che con Fabio, ci dice che Postumio fu sempre nel Sannio
e Atilio sempre in Etruria: ciò è più naturale, non poten-
dosi ammettere quell'andar su e già di Postumio: dato que-
sto si puó immaginare che Livio e Fabio abbiano attri-
buita l'andata di Postumio in Etruria in un anno in cui
eeli fu console, confondendolo col 295 nel quale vi era stato
davvero ma come propretore.

E del resto, attribuendo ad Atilio le imprese dell’ E-
truria nel 294, ci troviamo d’accordo con Claudio Quadrigario
e con i Fasti Trionfali, ne’ quali però, dopo il trionfo sui
Volsiniesi, si parla anche di un altro trionfo sui Sanniti :
ora, avendo ammesso che Atilio aveva combattuto nell’ E-
truria, si puó credere che qui, invece di Sanniti si debba
inten- dere Sabini: e infatti Livio che attribuiva le im-
prese del Sannio ad Atilio, ci racconta che costui, tornando
da Lucera, sconfisse i Sanniti che avevano assalito Interam-
nam, coloniam romanam quae in dia Latina est, (1) e aggiunge
che dopo aver lasciato ivi l’ esercito, andò a Roma per i
comizi. Ma poco più giù Livio stesso ci dice che l’anno se-
guente il console Spurio Carvilio cwi veteres legiones, quas M.
Atilius superioris anni consul in agro. Interamnati reliquerat,
decretae. erant, muove con queste alla presa di Amiterno:
Amiternum oppidum. de Samnitibus vi cepit. E poiché Amiterno
ce n'era una sola nella Sabina, cosi si comprende come
qui Sanniti si debba interpretare per Sabini e come il
trionfo di Atilio sia stato condotto su questi popoli e Inte-

(1) Livio, X, 36, 16. L'aggiunta che fa Livio quae in via latina est si spiega
facilmente giacché, avendo questo scrittore attribuito ad Atilio le imprese del San-
nio è naturale che, per essere coerente a se stesso.. dica espressamente che Inte-
ramna sia quella posta sul Liri e non già sulla Nera.

























nn REOS

92 E. MELOHIORI

ramna sia proprio la umbra (1) e non già l’altra sulla via
Latina come ci dice Livio, attribuendo sempre le imprese
del Sannio ad Atilio e quindi credendo che si trattasse di
Interamna Lirenas. Nel 294 adunque un console combatté
contro i Sanniti e l'altro contro gli Etruschi e i Sabini; ma
non si deve escludere peró che qualche sollevazione vi
sia stata anche nel l’ Umbria, giacchè i Sabini non avreb-
bero forse invasa questa regione e dato l'assalto ad Inte-
ramna se i suoi abitanti non fossero stati loro favorevoli.

I pochi insuccessi toccati nel 294 dai Romani nel San-
nio, portarono di conseguenza un supremo tentativo da
parte dei Sanniti che una leva in massa per scuotere il
giogo romano, riunendo tutte le loro forze ad Aquilonia. E
son proprio degni di ammirazione costoro che, al contrario
degli altri popoli e al contrario degli Etruschi che avevano
quasi del tutto posato le armi dopo Sentino, stabilirono in-
vece, con generoso ardimento, di difendere fino a[l' ultimo la
causa della libertà! E perché i soldati combattessero con
maggiore accanimento contro il nemico, li strinsero insieme
con strani e superstiziosi riti, facendoli giurare sull’ altare
degli Dei patrî di difendere i loro averi, le loro famiglie,
la loro patria, mentre si scannavano vittime espiatorie e
mentre alcuni centurioni, con le spade alzate, erano pronti a
scannare chiunque non avesse voluto giurare. Si formò così
un esercito più pronto a perire che a cedere di un palmo
il terreno: ma pur troppo, come vedremo, l’ eroismo di que
sti prodi fu sfortunato, perchè caddero quasi tutti difendendo
inutilmente la loro patria oppressa da un nemico troppo su-
periore.

Mentre i Sanniti facevano questi preparativi, anche al
nord le cose non erano interamente calme, sicchè Spurio
Carvilio assali e prese Amiternum dei Sabini e non già,

(1) Questo fu già sostenuto da me nella « Storia e Topografia di Forum
Novum in Sabina ». Roma, Loescher, 1905.

gnome Ne LA CONQUISTA ROMANA, ECC. 93

come ci dice Livio, dei Sanniti: poi sarebbe andato nel
Sannio, ed eglia Cominio e l'altro console Papirio ad Aqui-
lonia (1), avrebbero contemporaneamente dato l'assalto ai
Sanniti che, vinti, furon costretti a rifugiarsi a Boviano. Dopo
ció Papirio avrebbe preso Sepino, mentre Carvilio prendeva
Velia, Palumbinum ed Herculaneum. Intanto però, secondo
Livio, s'erano sollevati gli Etruschi a cui si erano poi uniti
i Falischi (2) e allora, essendosi sorteggiato a chi dei due
consoli sarebbe toccata 1’ Etruria, fu affidato il comando di
questa guerra a Carvilio che s'impadroni di una città e di
cinque castelli fortificati, concesse una tregua di un anno ai
Falisci e poi andò a Roma dove menò uno splendido trionto (3).
Ma se si può consentire con Livio sulle imprese compiute
da Papirio, non si può del tutto convenire su quelle di Car-
vilio il quale sarebbe andato prima in Sabina dove espu-
enó Amiternum de Samnitibus (Sabini) poi a Cominio nel
sannio; conquistate Velia, Palumbinum ec Herculaneum sa-
rebbe andato contro gli Etruschi e i Falischi (4); troppe
imprese, come si vede, avrebbe compiute in poco tempo:
perciò si può credere che come Livio abbia erroneamente
posto Amiternum nel Sannio, così anche abbia, per lo stesso
errore, continuato a porvi città che invece non verano.
Infatti noi non conosciamo nel Sannio, Velia, Palum-
binum ed Herculaneum: nè si possono collocare neppure
nella Campania o nella Lucania, Velia ed Herculaneum, come
nota il Pais (5). Allora, essendo più verosimile che Carvilio

(1) Livio, X, 45, 6.

(2) Questo racconto, come si comprende facilmente, ha troppo del fantastico,
per poter essere vero.

(3) Livio, X, 46, 10.

(4) Sembra che qui, contrariamente a quanto dice Livio, non si possa parlare
di una guerra contro gli Etruschi tanto più che i Fasti Trionfali non registrano
alcun trionfo di Carvilio su questo popolo o sui Falischi. Pare invece che si tratti
di una guerra contro questi ultimi soli condotta nel 292 da D. Giunio Bruto e dal
suo legato Carvilio (Vedi Bruno p. 74).

(5) Parts, « Storia di Roma », I, 2, p. 442.

OS S RR















M — M











di







94 E. MELCHIORI

non sia potuto andare tanto facilmente da una regione al-
l’altra, non si può pensare, come fa la Bruno, che queste
città si debbano cercare tutte al nord di Roma, tanto più
che Plinio ci parla di un Cominium dei Sabini (1) e che Velia
si potrebbe ravvisare intorno al Velino? E allora Carvilio
avrebbe condotto in quest'anno solo la guerra contro i
sabini,(2) ché altrimenti costoro non si sarebbero potuti sot-
tomettere tanto facilmente come ci dicono le fonti da M. Cu-
rio Dentato (5).

Siamo arrivati cosi. all' anno 292 e ci avviciniamo ra-
pidamente al termine della terza guerra sannitica con cui
possiamo datare la. conquista definitiva da parte dei Romani
dell’Italia centrale e di un buon tratto della meridionale.
Ma ora più che mai la narrazione di queste imprese è
confusa, giacchè ci abbondona il racconto di Livio e di Dio-
doro, ci mancano i Fasti Capitolini, Consolari e Trionfali
e non ci restano che le perioche liviane, gli stringati rac-
conti di Orosio, Eutropio, Floro, Zonara e pochi frammenti
di Dione Cassio e di Dionigi di Alicarnasso. Da questi autori
si può facilmente dedurre come il console Q. Fabius Gurges,
(figlio di Q. Fabio Massimo Rulliano) abbia condotto la guerra
contro i Sanniti che avevano ancora un esercito molto »no-
tente tanto che egli fu completamente sbaragliato. E la
sconfitta fu tanto grave che il Senato aveva stabilito di to-
gliere il comando al console; ma soltanto per le preghiere
di suo padre Q,. Fabio Rulliano glielo avrebbe lasciato: anzi
gli avrebbe prorogato l’imperio pel 291 e allora Fabio Gur-
ges, avendo il padre come consigliere, avrebbe potuto subito
rifarsi con una grande vittoria sui Sanniti. Non si comprende
però il silenzio da parte delle nostre fonti, se si fa ecce-

(1) PLINIO, N. H., III, 108.

(2) V. BeLoca per la conquista romana della Sabina. Rivista di Storia antica,
anno IX, 2.

(3) Forse contro i Sabini nel 291 preparò l'impresa C. Junius Brutus: altri-
menti questo console sarebbe rimasto inoperoso. LA CONQUISTA ROMANA, ECC. 95.

zione di Zonara, intorno al collega di Gurges e non si
comprende neppure tutto questo desiderio di riabilitare il
console stesso e di magnificare la sua vittoria, forse piu
che altro ipotetica, sui Sanniti. Anzi da un passo di Dionigi
di Alicarnasso possiamo assicurarci che la vera vittoria su
questo popolo fu riportata nel 291 dal console L. Postumio
Megello che ci è dipinto come un gran prepotente, che
avrebbe voluto togliere per forza a Gurges il comando
della guerra contro i Sanniti mentre quegli era all’ assedio
di Cominio, che avrebbe poi espugnata questa città, presa
Venusia e finalmente, invito senatu, privata auctoritate, avrebbe
voluto per forza trionfare; per la qual cosa fu poi processato
e condannato a una grave multa.

Ora, mentre è evidente che qui è stranamente esage-
rata la prepotenza di Postumio, appare invece chiaro ch'egli,
e non già Fabio Gurges, abbia riportato la vittoria decisiva
sui Sanniti, giacchè non possiamo assolutamente ammettere
questo grande bisogno da parte di Roma di un generale
sconfitto, mentre c'era anche un altro console collega di Po-
stumio, Caio Giunio Bruto di cui le fonti non parlano affatto.
E allora si capisce facilmente come i nostri scrittori abbiano
voluto innalzare Fabio Gurges per l'autorità e per il rispetto
del vecchio suo padre e abbiano invece taciuto di Giunio
Bruto, o perchè esso era plebeo, o perchè non aveva com-
piuta alcuna impresa importante; ma non possiamo ammet-
tere ch’egli sia stato completamente inerte mentre Roma
era assalita da tanti e così fieri nemici: infatti la guerra
coi Sabini non era ancora terminata, anzi è ovvio immagi-
nare come essi avessero acquistata maggiore baldanza dopo
l'insuccesso di Fabio Gurges nel Sannio: e allora, o avreb-
bero inflitto qualche sconfitta ai Romani, di cui é facile
spiegare il silenzio nelle nostre fonti, o avrebbero costretto
per lo meno il console C. Iunio Bruto a vigilarli, anche
perchè le cose non erano ancora interamente tranquille nel-
l Etruria e forse anche nell' Umbria. Dopo la vittoria ripor-

96 E. MELCHIORI

=

i tata da Postumio sui Sanniti, la guerra contro costoro
passò in seconda linea di fronte a quella dei Sabini, tanto

che. di questi soli ci parlano d’ora in poi Orosio e Floro,
mentre Eutropio ci parla solo di quelli (forse scambiandoli
secondo il solito coi Sabini) e la perioca liviana di tutti
e due questi popoli. Anzi, da ciò che ci dicono Orosio e
Floro (1), la. guerra contro i Sabini fu di tale violenza e
il di tale importanza che forse non avrebbe potuto lasciare



È il tempo a Curio Dentato di compiere altre imprese (2): ed
Li a me pare inoltre che da quello che dice Floro, che Curio

Dentato cioè vinti i Sabini devastò le terre Zadriano tenus





I mari igni ferroque, si possa arguire, dal momento che que:
| sto popolo non arrivava di certo fino al mare, che il console
Curio avesse fatto una corsa anche tra gli Umbri per re-
primere qualche sollevazione che in mezzo a tanto infierire

We ———

| di battaglie non é difficile che sia sorta tra essi i quali con-

=

finavano con i Sabini, spintivi forse da costoro che furono
addirittura di una violenza straordinaria con i Romani. Ed



ora così, giunti al 290, possiamo davvero dire che la con-
Hd nquista dell' Umbria sia completamente assicurata, giacchè
i Sanniti erano stati del tutto debellati alla fine del 291,
gli Etruschi orientali che s’ erano ripetutamente sollevati



erano stati costretti sempre a cedere le armi e a chiedere
la pace e finalmente i Sabini, e forse anche gli abitanti del-

———

l'altà Umbria, spinti da quelli alla rivolta, erano stati dura-
mente sottomessi.



I

I | Pur tuttavia un nuovo incentivo alla ribellione al domi-
E : . . . . €

nio di Roma ci fu quando i Galli nel 284 (3), varcato l'Ap-

(1) OROSIO, III, 22, 11; FLOEO X.

(2) Al più al più avrebbe potuto combattere contro i Sanniti il eollega di Curio
Dentato. cioé P. Cornelio Rufino; ma é quasi certo come ha dimostrato la Bruno
(terza guerra Sannitica, 113) che la guerra col Sannio finì nel 291 e quindi con
molta probabilltà anche il console Cornelio avrebbe combattuto insieme con Curio
Dentato contro i Sabini. Le
[ | I (3) Approfittando forse della congiuntura in cui i Romani si trovavano, avendo

| dopo la morte di Agatocle (285) portato aiuto a Turio.







LA CONQUISTA ROMANA, ECC. 91

pennino, assediarono Arezzo, città alleata dei Romani: que-
sti, accorsi a difenderla, furono sconfitti e allora quei fieri
nemici, imbaldanziti, non vollero neppure trattar la pace
coi vinti che insistentemente la chiedevano; perciò questi,
desiderosi di vendicar l onta subìta, mandarono un esercito
nel territorio dei Senoni e riuscirono a conquistare tutta
la regione, uccidendo una gran parte degli abitanti: questo
popolo spari d’allora dalla storia e il suo territorio fino a
Rimini, fu incorporato allo stato di Roma che lo chiamó ager
gullicus romanus e vi fondó una colonia marittima, Sena
Gallica, e pochi anni dopo Ariminum.

Ma ora Roma confinava con un’altra tribù gallica stan-
ziata nella Romagna e più forte dei Senoni, cioè i Boi; per-
ciò, volendo costoro vendicare i loro fratelli, (mentre i Ro-
mani stavano. per entrare in lotta con Taranto) passarono
nel 282 l'Appennino, si unirono con quegli Etruschi non
ancora soggiogati e arrivarono nelle vicinanze di Orte dove
furono presso il lago Vadimone (Bassanello) sconfitti e co-
stretti a ritirarsi per tornare l’anno dopo in cui furono com-
pletamente sbaragliati; e così non si ebbero più invasioni
galliche fino al 225.

Gli Umbri, eccitati dai Tarantini alla rivolta, si serba-
rono invece fedeli a Roma, ma gli Etruschi continuarono
la guerra per conto loro. Sicchè ora l'Umbria confinava a
sud con i Sabini, a nord con l’ager gallicus, incorporato
alla Repubblica ad ovest con le città etrusche di questa al-
leate. Ma la sua conquista non fu veramente stabile finchè
gli Etruschi non furono sottomessi tutti quanti e finchè i Ro-
mani dovevano stare in armi contro i popoli del mezzo-
giorno; anzi fu per questo forse che, quando dopo la morte
di Agatocle le città greche dell’Italia meridionale si trova.
rono esposte alle offese dei Bruzzî e dei Lucani e Turio (285)
fu costretta a chiedere aiuto ai Romani, fu per questo che
i Galli, insieme con gli Etruschi, colsero l' occasione per
marciare contro Roma (284). Ma con l'occupazione di Turio



















——— RR



98 E. MELCHIORI

i Romani, avendo violato un trattato che esisteva con i Ta-
rentini, furono trascinati alla guerra contro costoro che chia-
marono Pirro il quale li vinse ben presto i Romani met-
tendo in serio pericolo le loro conquiste giacchè Bruzzî,
Lucani e Sanniti si unirono con esso che potè giungere
così fino nella Campania, salutato dovunque come un libe-
ratore: pare secondo alcuni che si spingesse fino a Pale-
strina. Fu fortuna per Roma che l’ Umbria, eccitata- intanto
dai Tarentini a ribellarsi, le si serbasse fedele, che non de-
fezionassero nè Capua, nè Napoli, nè il Lazio, che le co-
lonie romane poste sulla via Latina chiudessero le porte al
vincitore e che, essendosi concluso un trattato con Volsinii
nell’Etruria, essa avesse potnto rivolgere i suoi sforzi contro
Pirro che fu costretto così alla ritirata.

Ad ogni modo era in parte scemato nel mezzogiorno il
prestigio militare dei Romani che furono vinti ancora ad
Ascoli; ma Pirro aveva dovuto pagar cara anche lui la vit-
toria e desiderava la pace poichè i Galli avevano invasa
la Grecia e temeva per il suo regno: la pace fu mandata
a monte dai Cartaginesi e Pirro di lì a poco fu chiamato
in Sicilia dove, dopo aver conquistata quasi tutta l'isola,
la riperdette e tornò a difendere i suoi alleati italiani: ma
fu sconfitto a Benevento o ne’ campi Arusini in Campania
e così se ne tornò in Epiro dove, dopo aver compiute altre
imprese, morì, e il figlio Alessandro, non curandosi più dei
Tarentini, ritirò la guarnigione che aveva lasciata in Taranto
suo padre: anzi il comandante di essa consegnò la rocca
ai Romani. Allora tutti i popoli alleati di Taranto dovettero
far la pace con essi che, dopo tale vittoria, ebbero maggior-
rmente aumentato il loro prestigio sicchè imposero patti gra-
vosi ai vinti. Conclusero un trattato di alleanza con Taranto
che dovette accogliere dentro le sue mura un presidio
armato; i Bruzzi ei Lucani dovettero cedere una parte del
territorio; ma più duramente di tutti fu trattato il Sannio
che fu quasi completamente incorporato allo stato romano:

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LA CONQUISTA ROMANA, ECC. 99

veniva a cessare così l’ opposizione dei Sanniti che per
circa mezzo secolo avevano contrastato a Roma il predomi-
nio sull'Italia ed essa poteva rivolgersi verso il settentrione
dove ben presto sottomise i Picenti: domò poi i Salentini
e quella parte dell’ Etruria che non era ancora entrata nella
sfera d’influenza romana e sbaragliò gli Umbri di Sarsina
che nel 266 s’ eran ribellati (1): sicchè ora tutta la parte
peninsulare d’Italia dalla Magra e dal Rubiccne fino allo
stretto di. Messina si trovava sotto il dominio dei Romani
che erano divenuti così la maggiore potenza militare del
mondo e la conquista dell’ Umbria poteva dirsi veramente
definitiva giacchè da ogni parte questa regione era circon-
data da popoli soggiogati, Ma fu resa ancora più sicura
quando fu costruita la grande via Flaminia che l’attra-
versava tutta quanta e che rese agevole il passaggio degli
eserciti romani i quali così potevano trovarsi pronti a se-
dare ogni menomo tentativo di ribellione da parte dei po-
poli vinti.

Noi non sappiamo bene come furono trattati gli Umbri
dopo la conquista, ma da alcune poche notizie e dal sistema
costante ch'ebbero i Romani di dividere i vinti per domi-
narli più facilmente, possiamo dire che essi furon trattati
molto diversamente. Infatti Ocriculum che s'era collegata
coni Romani fin dal principio della lotta, ebbe speciali pri-
vilegi ed ai Camerti, che s’ erano sempre mantenuti fedeli, si
assicurò una specie di indipendenza e di eguaglianza più
nominale però che reale (2).

Una parte dell’ Umbria (forse quella de’ Sarsinati che si

9

erano ribellati) fu divisa tra cittadini Romani (3), ma in

\

(1) Veramente nell’ Epitome XV di Livio si parla degli Umbri che sono stati
sbaragliati nel 266 av. C.; ciò é evidentemente impossibile; infatti i Fasti Capito-
lini di quell’anno ci dicono che tutti e due i consoli trionfarono de Sarsinatibus :
quindi -é chiaro che solo costoro si ribellarono nel 266 a Roma.

(2) Livio, XXVIII, 45. Cic. Pro Balb. 20.

(3) CICERONE, Brut. 14.

A

— -





















100 E. MELCHIORI

generale però essa non fu trattata tanto duramente, come
ad esempio la vicina Sabina, appunto perchè non aveva
tanto ostinatamente lottato contro Roma a cui del resto,
dopo la sottomissione, si serbò quasi sempre fedele. Infatti
verso la fine della seconda guerra punica gli Umbri si
offrirono come volontari a Scipione e nella guerra sociale,
soltanto pochi forse insorsero, ma furono subito ridotti alla
soggezione da ©. Plozio; ed è per questa poca resistenza
che i Romani concessero loro nel 90 av. Cr. (1) la citta-
dinanza con la quale scomparirono tutti i possibili attriti
tra vinti e vincitori tanto che da quest'anno possiamo
datare la fine completa della nazionalità umbra e il prin-
cipio della completa fusione con i Romani, anzi, possiamo
ben dire, con tutti gl’ Italiani.

(1) Livio, XXVIII, 455; Epit. LXXIV ; OROsIO, V, 18. APPIANO, B. C., I, 49. 101

STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO

(See. XIV)

Di Castiglione. del Lago son noti gli statuti approvati
nel 1571 da Ascanio I della Corgna (1).

Il presente frammento appartiene a statuti anteriori, ai
primi forse che si formulassero, sugli scorci del sec. XIV,
pel risorto paese.

Il quale, se ebbe nel sec. XII, per la fertilità del suolo
e la posizione strategica, qualche breve periodo di flori-
dezza, non poté mai affermarsi in modo da resistere alle
cupidigie delle città confinanti, e alla. piü forte di queste
dovette, poi, l' umile esistenza.

Assalti, scorrerie, incendi ebbe a soffrire, per quasi due
secoli, ora da Orvietani e Chiusini, ora da Perugini e Are-
tini e Cortonesi; nè valse, a sottrarlo ai pericoli di rivolte
accanite, il solenne giuramento di fedeltà, che nel 1184 pre-
starono nella piazza grande di Perugia più di novecento
Castiglionesi (2): pochi anni appresso il paese era un muc-
chio di rovine (3), e tra Perugia e Cortona si pattuiva di mai
più farlo risorgere (31 genn. 1193) (4).

(1) Statuti da osservarsi secondo le costituzioni di S. Eccellenza il Sig. Duca
(sic) Ascanio della Corgna, Marchese di Castiglione del Lago e Chiugi. In Siena, 1750.

L. MANZONI, Bibliografia statutaria e storica italiana, vol. I, p. 112.

(2) Lib. Submiss. Lett. A, p. 2021. — L. Bonazzi, Storia di Perugia, vol. I,
p. 245 e segg.

(3) Per la data v. A History of Perugia, by W. HEYVOOD, p. 53-4.

(4) L'atto è riportato dall’ALrICOZZI, Risposta Apologetica, p. 40-7. Lo stesso ob-
bligo d' impedire « quod Castrum Castilionis Cluscini reficiatur » é pure nell'accord





















103 E. FARINA

Dopo numerosi tentativi e contrasti, sulla breve peni-
sola, per opera dell Imperatore Federico nel 1235 (1) e de-
gli Aretini nel 1248 (2), risorgevano abitazioni e mura di
cinta; ma le condizioni delle campagne per il lungo abban
dono eran peggiorate, e Perugia, tornata definitivamente pa
drona (3), dovette, per bonificarle, contrarre affitti di favore (4)
e inoltre concedere privilegi speciali a chi fabbricasse o ve-
nisse ad abitare in Castiglione (5) e a chi lavorasse le terre
incolte e malsane (6).

Risorse invece più bella e più forte la Ròcca, uno de’
maggiori baluardi della Repubblica Perugina, che. ne curò
di continuo il mantenimento, fissando un fondo annuo per i
restauri (7), delegandovi un castellano (8) e obbligando lo
stesso potestà di Castiglione a contribuire pel necessario alle
fortificazioni (9).

Al! ombra del castello si stabilirono famiglie d'agricol-
tori e di piccoli commercianti, e a poco a poco il già infe-
lice paese rifiori: risuscitata la spiga dove eran tornate le
ginestre, limitata la palude, ripopolati i poggi, il Chiugi di-

fra Perugini e Aretini del 1198, (P. PELLINI, Dell’ historia di Perugia, parte I, lib. IV,
p. 218) nell’atto di sottomissione delle isole del Trasimeno del 1209, (Lib. submiss.,
Lett. A, p. 3 segg. — CIATTI, Perugia Pontificia, p. 275-6) in altro accordo fra Peru-
gini e Cortonesi del 1230 (ALTICOZZI, 0p. Cit. p. 187) e nella concessione di certe terre
del Chiugi fatta dal potestà di Perugia a Bartolo di Giovanni di Parenzo, nobile
cortonese, nel 1232 (CIATTI, op. cit., p. 316).

(1) CIATTI, Op. cit., p. 321.

(2) Idem, p. 389.

(3) Nel 1251. — Lib. submiss., Lett. A, p. 148. V. anche le conferme d’ Inno-
eenzo IV e Alessandro VI in Lib. submiss., Lett. A, p. 149, 152.

(4) O. LANCELLOTTI, Scorta sacra, parte II, p. 309.

(5) Stat. Perug. 1342, lib. I, rub. 221.

(6) Idem, lib. IV, rub. 116.

(7) Stat. Perug. 1279, rub. 217 « De cc lib. expendendis in arce Castilionis
Clusini ».

(8) Stat. Perug. 1279, rub. 216 « De Custodia arcis Castilionis Clusini et castri
Fossati ». — V. rub. LXIII del presente statuto.

Stat. Perug. 1342, lib. I, rub. 75, p. 84 « De la electione e offitio de glie ca-
stellane de le roeche ».

(9) Stat. Perug. 1342, lib. IV, rub. 116 e 141.Annales xvir.. 1383, p. 127.

Ure me O I —Á Wukuqet o ume —— iE SEN, STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 103

venne per Perugia una fonte considerevole di riechezza. Era
naturale pertanto che l'Augusta Città tenesse ad aver sicuro
il possesso di quel territorio.

Ed é forse appunto in seguito alla donazione « cum
mero et mixto imperio et gladii potestate » fatta prima (1313)
da Carlo IV a Guglielmo di Beaufort (1), poi (1315) a. Rug:
sero di Beaufort dallo zio Gregorio XI (2) che Perugia
autorizzava la comunità castiglionese a formularsi degli sta-
tuti, che fossero a un tempo attestato d'una certa indipen-
denza amministrativa e riconoscimento della sovranità pe-
rugina (3).

La Repubblica, che imponeva ai comuni soggetti l' os-
servanza del proprio statuto, non vietava loro di costituir-
sene uno proprio, che di quello fosse, quasi, il complemento (4);
e i capitani del contado eran tenuti a regolarsi su entrambi (5).

Così il frammento presente, anche pel rilievo dato
a certe prescrizioni, corrisponde agli ordinamenti conte
nuti negli statuti perugini 1279 (6) e 1342 (7), nonchè

1) Diploma nella Cancelleria Decenvirale di Perugia, riportato da B. VESTRINI
in nota alla sua Dissertasione di un Accademico Etrusco sopra l’emissario del lago
Trasimeno.

(2) P. PELLINI, op. cit., parte I, p. 1139.

(3) Altri avvenimenti impo:tanti pel nostro paese, nel sec. XIV, che possano
averne determinato la compilazione non conosciamo ; né ci soccorrono gli « Annali
Decenvirali » di Perugia, sia perché lacunosi sia perché non sempre si ha in essi la
conferma degli statuti rurali (v. F. BRIGANTI, Città dominanti e comuni minori
nel Medio Evo, p. 111, nota 1). L'ipotesi è confermata dall’ esame paleografico.

(4) BRIGANTI F., Op. cit., p. 110.

9)... « el quale capitanio o vicario non possa per gle dicte damne date to-
glere pena se non secondo se conthiene negle statute del comuno de Perogia o ve-
ramente negle statute del dicto castello hove el dicto scentecho o guardiano che
acusasse fosse » ... Attribuzioni dei capitani del contado, approvate il 30 settembre
1429 (Ann. xvir., A. 1428-9, p. 137).

(6) Per le rub. XX e LXVI cfr. Stat. Perug. 1279, rub. 395 (« Qualiter homines
et laboratores debeant solvere collectas et datas ») e rub. 276 (« Qualiter castrum
vel villa vel spetialis persona puniatur receptans exbannitos comunis Perusij ») etc.

(7) Per le rub. XXXVII e LXVI cfr. Stat. Perüg. 1342, lib. I, rub. 8 (« Che per
o contado non se porteno certe arme ») e rub. 51 (« De glie sbandite per deveto
retrovate avetare overo st re en lo castello overo villa, e del modo de procedere
contra el sciendeco del castello overo villa per lo deveto del dicto sbandito ») ete.



m

104 E. FARINA

ad altri posteriori, che pure confermano tale corrispon-



denza (1).

Più strette somiglianze esso mostra con una parte de-
oli statuti di Panicale del 1386, volgarizzati e accresciuti
nel 1480 (2); tanto da costituire un piccolo gruppo a se
nella grande famiglia degli statuti foggiati, più o meno fe-
delmente, su quelli perugini. E ciò si comprende; conside-
| rando le quasi identiche condizioni in cui si trovavano questi

DE SR



i due castelli rispetto alla città dominante.

ii Somiglianze, che però non escludono alcune caratteri-
stiche del nostro documento. Nel quale, tra l’altro, è note-
vole una certa organicità, che manca nella compilazione





te tn ri e MÀ

panicalese, passata attraverso molteplici « reformationes » (3),
e rivela una redazione non molto antica (4), la definitiva, se
non forse la prima.

Mancando le prime tre pagine del codice, non ci é dato
conoscere meglio i rapporti del paese con la città, che do-
1 vevan delinearsi nell' introduzione, i nomi e la qualità degli
statutari, che, probabilmente (5), apparivano nella prima ru-
brica (6).

Dalle rub. XII e XIV s'arguisce che il « vicarius seu
rector » non era castiglionese né eletto da castiglionesi :







(1) « El quale capitanio sia tenuto et degga, prima che vada ad esercitare el
dieto suo officio, far trare la copia de tucte ei presente statute et ancho de tucti
gli statuti del comuno de Perogia parlante del biastimare, (v. rub. XXXIII) del giuo-
cho, (rub. XXXVIII) de l'arme (rub. XXXVII) et dei damne date (rub. XLVII, ete.)
in publica forma; la quale dega lassare in fine del suo officio nel Iuocho principale
del suo capitaniato » ... Attribuzioni dei capitani del contado, approvate il 30 set-
tembre 1429 (Ann. xvir., 1428-9, p. 137).

(2) Una copia recente trovasi nell'Archivio di Stato, al n. 822.

(3) Lib. HT, eap. CXXXVII. S' inseriscono prescrizioni del 1335.

(4) ScuuPFER F., Storia del diritto italiano, ediz. 1908, p. 410.

(5) Stat. di Panicale, lib. I, cap. I, « Dell’autorità delli statutari e li nomi loro ».

(60) La prima pagina comincia con parte della rub. II, relativa all’ elezione dei







consiglieri.







ci iI: ne I uti DIU

STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 105

ciò ch'è confermato da quanto leggesi nello Stat. Perug. 1279,
rub. 220 (1) e in quello di Panicale, lib. IIT, cap. CXXXVII (2).
Tra le varie attribuzioni sappiamo che il vicario aveva
quella di risolvere le cause civili e criminali, (rub. [XXX],
XXXI, XXXII) (3) presiedere alle adunanze, (XI) registrare
i debiti e l’ambasciate, (XIII) dar permessi, (LXV etc) im
porre e riscuotere certe multe, (XV etc.) vigilare infine e
correggere l'andamento della laboriosa comunità.

A coadiuvarlo « in generalibus adunantijs comunis ho-
minum et universitatis dicti castri » venivano eletti ogni sei
mesi 12 « consiliarij » (rub. II) che alla loro volta nomina-
vano 12 « adiuneti » (III) e vari « custodes dampnorum da-
torum, viarum, pontium et fontium, ludi, votorum, armorum,
canum, porchorum, fovei et comunantiarum quaruncunque
dicti comunis » (ID. Allo stesso modo dei « custodes » era
eletto il « massarius comunis » che aveva in consegna il
denaro pubblico e, à domanda del vicario, lo rilasciava per
le pubbliche spese.

In adunanze generali, ogni due mesi, era eletto il « sin-
dicus » il quale doveva « ire Perusium et alibi ... et omnia
et singula maleficia denumptiare offitialibus comunis Perusij,
que ex forma statutorum et ordinamentorum comunis Pe-
rusij denumptiare teneretur ... (V).

Alle adunanze generali o ai consiglieri era affidata la
scelta degli altri impiegati, cioè dei « terminatores et exti-
matores dampnorum datorum », degli « ambasciatores » e del

(1) « Potestas et capitaneus (il e1pitano del contado) teneantur et debeant eli-
gere illum qui est vel erit in aliquo ipsorum castrorum, dominus vel potestas vel
consul vel bailitor vel alius offitialis quocumque nomine censeatur ».

(2) « Seguita.come li officiali e vicarii non possono essere del castello ». Dal
testo risulta che tale prescrizione risale al 1335.

(3) V. però Stat. Perug. 1279, rub. 220. « Qualiter a castris remictantur questio-
nes apellationum ad curiam Perusii et de pena contrafacentium ».























106 °° RB. FARINA

« baiulus ». Tutti avevano il relativo compenso e insieme
l'obbligo d'accettare l'ufficio offerto (XII).

Un esame particolare del presente statuto non sarebbe
efficace senza una conoscenza delle condizioni del paese per
cui fu composto piü esatta di quella che possa derivare da
queste modeste note.

Basterà averlo presentato cosi, alla meglio, perché possa
servire, se non altro, a chi vorrà raccogliere e illustrare le
sparse notizie sulla storia, interessante sotto varî aspetti, di
Castiglione del Lago, del suo territorio, delle sue relazioni
con le vicine città.

Il codice, appartenente all’ Archivio Parrocchiale di Casti-
elione, è costituito di 6 fogli intieri membr., alti cm. 28 X 22,
cuciti a tre a tre dentro una copertina in cartone rivestita
da brani d’ evangelario in scrittura gotica.

Le 12 pagine son numerate sul recto in cifre arabiche,
da mano del tempo o poco posteriore. La prima porta segnato
il numero 4. Mancan perciò tre pagine, ci cui l'esterna appar-
teneva forse a un foglio contenente l'intiero statuto e con
sopra scritto il titolo del medesimo, l'altre ai due fogli, che,
cuciti al primo quinterno, portavano l'introduzione e le
prime due rubriche da una parte, le rub. XXI-XXX, ora
mancanti, dall'altra.

Lo statuto si chiude a metà della rub. LXXI.

Esso è scritto in una minuscola notarile, comune alle
scuole. angioine, che, per certe sue caratteristiche, conferma
l'ipotesi proposta sulla data del documento: scrittura bella
e nitida nel primo quinterno, poco visibile nel secondo, di
cui specie l ultime tre pagine, bruciacchiate agli spigoli,
son logore e mal. ridotte dall’ umidità.

Il testo originale è d’ una sola mano: le rubriche si di-
stinguono pel carattere più grande e per l inchiostro rosso
acceso. |
Si hanno qua e là brevi aggiunte e correzioni di mani

STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 107

diverse del sec. XV (1), che inducono a credere lo statuto
sia servito fino al 1507, col quale anno è segnato un volume
degli « Annales decemvirales » di Perugia, che contiene
una « Castilionis Clusini statutorum confirmatio » (2).

Licenzio l umile lavoro con animo grato verso il pro-
fessor V. Federici e il comm. B. Nogara, che vollero favo-
rirmi con indicazioni e consigli per la trascrizione dell’ ori
einale.

Castiglione del Lago, luglio 1912.

ENRICO FARINA.

1) Senza tener conto delle aggiunte della stessa mano alle rub. IV, VI, XV bis,
si hanno le mani seguenti:
I — alle rub. XXXIII, XXXIV, XXXVII, XLVII. Correzioni del testo.
II — alla rub. XLI. Postilla marginale.
III — alle rub. XLI, XLVII, LXII. Postille.
IV — alle rub. XLVIII, LXXI. Parole riscritte al margine, correzioni, postilla
marginale.
Sulla copertina poi, dopo un passo d' evangelario, é scritto: ... 14060 Stephanus
Lancea (?) afituiario ...
2) Ann. xvir. A. 1507, p. 68. — BRIGANTI F., op. cit., p. 251-2.

108 E, FARINA

Miete ym cr

|] ... brevia. Scilicet,debeant fieri tria brevia signata, et eui breve
signatum tanget teneatur illo tunc jurare et promictere eligere melio-
rem et utiliorem consiliarium pro comuni et antequam ab adunantia



recedat ipsum eligat. Quorum consiliariorum offitium duret sex men-
sibus.

Si vero contingat quod eleetio ipsorum consiliariorum precedere
per viam saechetti, volumus statuentes quod dicti consiliarij eorum

nominentur et publicentur.



i Qui consiliarij teneantur et debeant jurare et promictere eorum
offitium durante tempore predicto facere et exercere bene et legaliter

|

|

I i SIUE :

i tempore in adunantia generali dicti castri de saechulo extrahantur et
I

|

!

i bona fide sine fraude et semper consulere utiliora et meliora pro co-
f .



| muni, omni, fretialitate remota.
HAT HE Et etiam jurare debeant et teneantur adcedere ad consilium quan-
H1 docunque essent vocati, sub pena et ad penam duodecim soldorum de-



nariorum pro qualibet vice et quolibet eorum non adcedente ad con-
i silium.
I. Habeant dieti consiliarij pro eorum salario et labore a comuni
| predieto, pro dieto tempore sex mensium et pro quolibet eorum, viginti
I soldos denariorum.
Insuper habeant dieti consiliarij arbitrium auctoritatem et pote-
statem et teneantur et debeant in principio eorum offitij eligere nomi-
nare et deputare custodes dampnorum datorum viarum pontium et



Id fontium ludi votorum armorum canum porchorum fovei et comunan-
tiarum quarunceunque dicti comunis, in numero et quantitate consuetis
|| et etiam plures et eo modo forma ordine et provisione prout et sicut
viderint expedire et necesse pro utilitate. comunis et hominum dicti
eastri et eorum bonorum conservatione et manutentione et ipsorum cu-
stodia. Nullo alio in contrarium loquente (1) obstante.





(1) Cancellato — 20»



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= Ddl . VER ed E — — e ne as

STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 109

RunBnRiCA III.

De electione offitio et arbitrio duodecim. aiuntorum.

Et quia interdum aecidit ex necessitate quod consiliarij, pro ar-
duis negotijs dicto comuni concurrentibus, celeriter congregent adu-
nantiam generalem. dicti castri et numerus suffieiens hominum pro
dieta adunantia multotiens habiliter non posset haberi, ex duo dictum
comune in grave dampnum et periculum incideret, ad obviandum pre-
dietis statuimus et ordinamus quod consiliarij dieti eastri in principio
eorum Ooffitij. possint teneantur et debeant vinculo. juramenti eligere
nominare et deputare duodecim ex bonis et vdonioribus dieti castri
massarijs pro eorum adiunctis et duodecim adiuneti vocentur.

Qui duodecim sic electi teneantur et debeant quandocunque vo-
‘ati fuerint ad consilium adeedere, sub pena duodecim soldorum pro
quolibet non eunte et qualibet vice.

Et teneantur jurare prout et sieut tenentur consiliarij predieti.

Qui consiliarij et duodecim massarij adiunceti predicti in omnibus
et per omnia habeant plenum et generale arbitrium auctoritatem et
bavliam providendi statuendi et ordinandi quidquid viderint et cogno-
verint expedire et eis placebit pro utilitate dieti comunis, et omne id
totum et quidquid et totiens quotiens per eos fuerit ordinatum provi-
sum et statutum valeat et teneat et plenam optineat roboris firmitatem
ac si per adunantiam et in generali adunantia dicti comunis et homi-
num dicti castri factum ordinatum provisum et statutum fuerit.

Salvo et excepto quod non possint alicui aliquid dare vel donare
de bonis vel rebus dieti comunis aliquo modo jure vel eausa. Aliquo

statuto in contrarium loquente non obstante.
Rus. IV.
De electione offitio et salario massarij comunis dicti castri.

Massarius vero sive camerarius dieti castri debeat eligi nominari
et deputari per consiliarios dicti castri modo et forma et prout et sicut
eliguntur et deputantur custodes dampnorum datorum et aliorum cu-
stodum; cuius offitium duret sex mensibus tantummodo.

Qui massarius teneatur et debeat jurare suum offitium facere et
exercere bene et legaliter bona fide et sine fraude.

Teneatur etiam et debeat dare vdoneum fideiussorem de conser-

vando et manutenendo denarium et pecuniam dicti comunis ad eius

110 E. FARINA

manus perveniendam et de observando contenta in presenti capitulo.
IIT. E] Ad cuius manus omnes introitus comunis pervenire debeant et non
[| ad alium, et per eum fiant et fieri debeant omnes solutiones et expense

x
NT
hastMEPM EE SuSE EE EE

»

dieti comunis, necessarie et utiles pro comuni, ad petitionem rectoris
seu vicarij dicti eastri. /

Dum modo non possit expendere a decem soldis supra sine ex-
pressa licentia et voluntate vicarij et consiliariorum dicti castri vel
maioris pdttis eorum ; preter quam expensas ordinatas aut per statuta



sive per formam alieuius reformationis generalis adunantie dieti ca-
stri, quas facere possit absque auctoritate alicuius offitialis dieti castri

EE

et sua propria auetoritate.
Debeat insuper et teneatur dietus massarius semper post deposi-

S:

| tionem sui offitij infra viginti dies reddere (1) et consignare rationem
È administrationis eiusdem sui offitij et restituere in comuni suo sueces-

sori quidquid haberet de pecunia et rebus dieti comunis, pena quinque
soldorum pro quolibet precepto sibi faeto si non obediverit.
Et predicta rector sive vicarius observari faciat vinculo juramenti

et penam auferat delinquenti.
Habeat quoque et habere debeat dietus massarius pro suo salario

Utere ti t f ee

et mercede pro quolibet semestri tempore triginta soldos denariorum (2)



(soldos denariorum) a comuni predicto ; quos sibi retinere liceat de pe-





eunia et bonis dicti comunis. Aliquo non obstante.
RuB. V.

De electione et offitio sindici dicti castri et eius salario.







| Firmaverunt insuper et statuerunt quod eleetio euiuslibet sindici
Hl Hi dieti castri fiat et fieri debeat hoc modo, videlicet quod semper de
duobus mensibus in duos menses, scilicet in principio quorunlibet
duorum mensium, extrabatur et publicetur in generali et plena adu-

nantia hominum dicti castri sindicus pro duobus mensibus sequenti-
bus, videlicet quod incipiatur ab illo qui maiorem libram et catastrum
d habuerit ad libram et catastrum expenserarum dieti castri et sic sub-
cessive usque ad minorem libram sequendo per ordinem usque ad ul-
timum, et deinde reiteretur et fiat prineipium ab habente maiorem

libram et procedatur ut predicitur.



i | (1) Il codice ha — rederere.
ud (2) — triginta soldos denariorun — con inchiostro più sbiadito nello spazio
|] lasciato solo pel numero de' soldi. Cfr. Rub. XV bis.







——— AX

È

n ESSI ST LE - — o
Ses ed f M o RR ms oer ACE e e EE. STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 11i

Qui sindicus sic extractus et nominatus et publicatus in dicta
adunantia intelligatur et sit sindieus comunis et hominum dicti castri
per tempus duorum mensium predietorum ; iufra quod tempus teneatur
et debeat ire Perusium et alibi ubi sibi pro comuni expedierit et ne-
cesse fuerit pro utilitate comunis dieti castri, et omnia et singula ma-
lefieia denumptiare offitialibus comunis Perusij que ex forma statuto-
rum et ordinamentorum comunis Perusij denumptiare teneretur et de-
beret, et omnia et alia et singula bene legaliter et soliciter facere et
exercere que facere et exercere suo offitij tempore ex forma dietorum
statutorum et ordinamentorum dieti comunis Perusij teneretur et de-
beret et etiam ex forma statutorum et ordinamentorum comunis dieti
castri.

Si vero sua negligentia et suo defectu comune dicti castri et ho-
mines dieti eastri reciperent aliquod dampnum vel ineurrerent (1) in
aliquam penam vel aliquid solverent comuni Perusii vel alteri per-
sone, dietus sindieus ad omnia dampna expensas et interesse comuni
dieti eastri refieienda teneatur et etiam de suo proprio solvere et re-
stituere.

Offitium cuius sindici non possit aliquo modo per aliquem cui
tanget renumptiari (2) nec seambium mieti sine expressa licentia adu-
nantie generalis dieti castri, et si renumptiaret vel aliter seambium
vel alium loco sui deputaret aut substitueret talis substitutio et muta-
tio non valeat nee teneat ullo modo.

Qui quidem sindieus habeat et habere debeat à comuni dicti ca-
stri pro suo salario dictorum duorum mensium quartam partem ... (3)
omnim bampnorum et penarum omnium acusationum (4) factarum
per custodes dampnorum datorum votorum armorum et aliorum custo-
dum dieti. eastri, tantummodo quas suo tempore venerint in comuni
dieti castri et solute fuerint.

Habeat etiam dievus sindieus, de omnibus diebus quibus steterit
in servitium dieti comunis dicti castri et serviverit Perusio vel alibi,
salarium prout et sieut habent alij ambasciatores comunis dieti castri,
prout inferius declarabitur in capitulo de ambaxiatoribus et eorum
salario. Aliquo alio statuto seu reformatione in contrarium loquente
non obstante. ;

(1) Il codice ha — incurrererent.

(2) Cancellato — sine.

(3) La lacuna è prodotta da una macchia d' inchiostro rosso.

(4) E non — d«ccusatiomim — Forme non abbreviate alle rubr. XVII, LVI,
LXX, LXXI.

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112 E. FARINA

RuB. VI.

De electione et offitio custodum super. dampnis datis et votis et

eorum juramento.

Custodes dampnorum datorum sint et esse debeant adminus qua-
tuor, custodes super votis alios quatuor; qui debeant eligi per consi-
liarios dieti castri modo et forma prout scilicet in capitulo de electione
et offitio consiliariorum continetur.

Qui etiam custodes omnes sint custodes super dampnis datis votis
ludo viarum fontium eanum porchorum et fovei et comunantiarum et
bonorum comunis dieti castri.

Qui teneantur et debeant acusare et denumptiare omnes dampna
damptes tam personaliter quam cum bestijs et omnes destruentes vias
aut sileies aut eas impedientes sive supraprehendentes (1) ipsas vel
aliquam earum aut tenentes vel habentes aliquid de bonis et rebus
dieti comunis quocunque modo sive etiam dampna dampntes in foveo
diéti castri vel euntes per ripam dieti castri sive in eo aut super be-
stias aliquas tenentes vel mietentes quocunque tempore.

Et etiam damptes dampnum seu devastantes stecchatum seu. co-
lIumpnas aut palos dicti stechati seu etiam arbores et sepes dicti fovei
incidentes.

Et etiam mictentes eanes disolutos tempore eis proibito et simili-
ter porehos et facientes turpitudinem in fontibus dicti castri et eius
distrietus vel aliquo eorum et etiam in cisterna dieti castri et eos de-
struntes et devastantes.

Insuper dieti custodes teneantur denumptiare et acusare omnes
et singulos ludentes et ludum tenentes (2) et receptantes contra for-
mam statutorum et ordinamentorum comuuis dicti castri.

(3) Teneantur etiam dieti custodes denumptiare omnes et singulos
homines et personas maledicentes aut blasfemantes aut quocunque
modo vota inlicita facientes sive inreverenter nominantes deum aut
eius benedietam matrem semper Virginem Mariam aut aliquem seu ali-
quos ex sanctis Dei in dicto castro eiusque distrietu et pertinentijs.

Et predicta dieti custodes et quilibet eorum jurare debeant bene
et legaliter facere et exercere sine fraude.

(D Il codice ha — supragphendentes. — Cfr. rubr. IX.

(2) Espunto — co.

(3) Una mano tracciata a penna indica il paragrafo: lungh'essa é scritto, in
carattere diverso — Blasfemantibus deum.

— ME

STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 113

Quorum custodum offitium duret et durare debeat sex mensibus
tantummodo, et qui fuerit custos sex mensibus non possit in alijs se-
quentibus sex mensibus pro eustode eligi, et si eligeretur talis electio
non valeat nec ad aceptandum cogi possit per vicarium seu rectorem
dieti castri.

Habeant prefati custodes, pro eorum et cuiuslibet eorum salario
et mercede de omnibus et singulis acusationibus quas facient, quartam
partem penarum et bampnorum quas et que venerint in comuni et de
quibus fiet executio tantummodo; quam quartam partem habeant et
recipiant a massario comunis dicti castri et, receptis penis et bainpnis
predietis, eis et cuilibet eorum solvatur per dietum massarium.

Et eodem modo eligantur custodes armorum et eis solvatur et

jurent prout scilicet dietum est de custodibus predictis, in omnibus et

per omnia.

Et prefati eustodes vinculo juramenti teneantur qualibet die do-
minice se presentare coram vicario seu rectore dicti castri ad aeusan-
dum facientes contra predicta et quolibet predietorum, pena cuilibet
contrafaeienti et qualibet vice quinque soldorum denariorum. Aliquo

non obstante.
RubB. VII.

De electione et offitio terminatorum et extimatorum dampnorum

^. datorum et de terminationibus et extimationibus fiendis.

Terminatores et diffinitores alienorum bonorum et rerum eligan-
tur et eligi possint et debeant per consiliarios dicti castri per tempus
sex mensium sequendorum, scilicet per novos consiliarios in. principio
eorum offitij, et similiter fiat electio extimatorum dampnorum datorum.

Qui et quilibet eorum jurent diffinitores terminatores et extima-
tores bene et legaliter facere bona fide sine fraude vel dolo.

Et teneantur et debeant prefati terminatores et diffinitores diffini-
tiones et terminationes ad petitionem «cuiuscunque petentis facere ad
mandatum vicarij dicti castri infra terminum per dictum viearium eis
assignandum et sub pena eis et cuilibet eorum per eundem vicarium
imponendam.

Et si dieti terminatores de terminatione et diffinitione quam fa-
cere deberent [...] eligatur et eligi debeat tertius per partes in concor-
dia vel per vicarium, si partes de tertio non fuerint concordes; et

quiequid duo ex tribus in concordia facient valeat et teneat; et pro

114 E. FARINA

qualibet terminatione seu diffinitione habeant et habere debeant a qua-
libet partium litigantium duos soldos denariorum pro eorum labore.

Et quod vicarius ea que fecerit a partibus et per partes faciat
observare.

Similiter et eodem modo et forma procedatur et fiat electio exti-
matorum dampnorum datorum, et idem in omnibus et per omnia pro-
cedatur et intelligatur de extimatoribus predictis et eorum offitio, et
eum eodem salario et totidem partes predicte solvant et solvere de-
beant comuni dicti castri seu massario eiusdem comunis.

Rus. VIII.







De electione offitio et salario ambariatorum et eorum jura-

mento.

Ut ambasciatoribus qui mictuntur per comune dieti castri et pro
factis ipsius comunis detur materia eorum ambasciatas. celeriter (1)
et bene sollicite et legaliter facere pro comuni predicto, statuerunt et
ordinaverunt quod, quando aliquis vel aliqui mieterentur Perusium seu
Tudertum aut ad aliquem alium locum distantem a dieto castro ultra

octo miliaria, habeant [et| habere debeant a comuni dicti castri decem



soldos denariorum pro quolibet die quo steterint in ambasciata predicta
et occasione ipsius ambasciate et pro quolibet ambasciatore.
Si vero iverint ad alium locum distantem a dicto castro per qua-

tuor miliaria usque ad octo miliaria, habeant et habere debeant pro



quolibet die et quolibet ambasciatore a comuni predicto quatuor soldos
denariorum tantummodo.
Si autem iverint ad propinquiora locha, habeant et recipiant a



massario predieto pro quolibet die et quolibet ambasciatore tres soldos
denariorum tantummodo. i

Insuper teneantur et debeant prefati ambasciatores et quilibet eo-
rum, antequam vadant ad ambaxiatas aliquas faciendas pro comuni



dieti eastri ad mandatum dicti viearij, promictere et jurare ad sancta
dei evangelia corporaliter manu tactis seripturis dictam eorum. amba-
xiatam seu ambasciatas bene. legaliter bona fide et sine fraude aut
malitia et citius quam poterint facere et procurare et quod ad aliquid
aliud faciendum sue vel alterius spetialitatis non actendent nec pro-
curabunt nisi tantummodo de factis comuuis predicti et quod citius

(1) — facere — cancellato.







WE D RES ME = 5]

STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 115

quam poterunt ad ipsum castrum cum responsione sue ambasciate so-
licite revertentur et iuxta posse eorum dietum comune dicti castri de
expensis exgravabunt et omnia alia et. singula fideliter et solicite fa-

cient ad usum bonorum et legalium ambaxiatorum.

Rub. VITIT.

De electione et offitio offitialium super vijs fontibus et pontibus

et super bonis comunis supraprehensis revidendis.

Quia jura comunis dieti eastri et etiam vie fontes pontes et bona
quelibet eiusdem comunis pro utilitate et commoditate omnium perso-
narum castri prefati sunt conservanda et manutenenda in convenienti
et debito statu et ne rapiantur nec devastentur nec etiam suprapre-
hendantur sed supraprehensa relapxentur et restituantur et jura et
bona dieti comunis conserventur illesa ab ommibus, ideireho statue-
ruut ordinaverunt et reformaverunt quod de sex mensibus in sex men-
ses consiliarij dieti castri in principio eorum offitij possint teneantur
et debeant eligere nominare et deputare sex bonos et ydoneos homi-
nes de castro predicto pro sequentibus sex mensibus. Qui offitiales
sint super dietis vijs fontibus pontibus sileis stratis comunantijs foveis
bonis et rebus massaritijs et juribus comunis dicti castri revidendis
manutenendis requirendis reinveniendis et conservandis pro comuni
predicto.

Quiquid offitiales in omnibus predictis et quolibet predietorum et
dependentibus et (!) emergentibus ab eisdem et quolibet eorum ha-
beant plenum et.-liberum arbitrium et auctoritatem providendi ordi-
nandi exercendi faciendi exequendi et exequi faciendi et executioni
mandandi omnia et singula que viderint et cognoverint fore et esse
debita et opportuna et necessaria pro utilitate comunis et hominum
dicti castri exequenda expedienda executioni mandanda providenda et
ordinanda prout et sieut habet adunantia generalis comunis hominum
et universitatis dieti castri et ac si facta gesta provisa statuta. et or-
dinata essent per totum comune dicti castri et plenam habeant et opti-
neant roboris firmitatem. Aliquibus statutis ordinamentis seu reforma-
tionibus in contrarium loquentibus non obstantibus.

(1) — et — scritto due volte.



"ad 5
|
IM I
| i
i id 116 E. FARINA
| |
H I | WB. X.
a I a)
|
LH EE | De electione et offitio baiuli numptij et preconis dicti castri eius-
AT | que salario et juramento et de pena eius non obbedientis vi-
È 5 N
a P | cario et alijs offitialibus dicti castri.
Li | |
LIE i Baiulus comunis dicti castri eligatur et eligi et deputari possit
| E | per consiliarios dieti castri. Qui sit baiulus numptius et preco comu-
nis castri predicti, statuentes quod dietus baiulus numptius et-preco
j iv teneatur et debeat jurare ad sancta dei evangelia corporaliter manu

tactis scripturis omnes et singula ambaxiatas citationes relationes pre-
ceptaque bampnimenta omnia et alia ad eius offitium pertinentia, que
sibi imposita et mandata fuerint per vicarium aut alios offitiales dicti
Im ‘astri pro comuni dieti castri, bene legaliter solicite bona fide et sine

fraude facere et exercere et ipsis vicario et aliis offitialibus in omnibus

spectantibus et pertinentibus ad eius offitium obbedire.
Item teneatur et debeat omni die mane et sero adesse cum viea-

nsi
———

| || ; rio pro suo offitio exercendo nec non diebus dominicis et alijs festivi-
tatibus solempnis, totis diebus predictis ad dietum suum offitium exer-

cendum cum vicario esse personaliter et ab eo non disciedere sine sui



licentia et mandato.

|i Statuerunt etiam quod quandocunque dietus baiulus non obedi-
I ii verit vicario et alijs offitialibus dicti castri et non venerit et non ste-
terit, ut supra dictum est, incidat in penam quinque soldorum dena-





riorum, que de suo salario auferatur et retineatur et retineri debeat



per massarium dieti comunis ad mandatum dicti vicarij.

Item providerunt quod dictus baiulus habeat et habere debeat a

comuni predicto pro eius salario, pro quolibet semestri tempore quo

serviverit, unum florenum auri et de die non teneatur facere custo-

| diam in dicto castro ad portam.

i Habeat insuper et recipiat dictus baiulus a specialibus personis
pro qualibet citatione facta 1t denarios et pro qualibet relatione 1 de-
narium, pro quolibet pignore acepto et pro qualibet tenuta acepta in



Î Ii dieto eastro tres denarios et extra dietum castrum duplum, ad Patri-
I dl gnonem (?) et Podium pro qualibet citatione et qualibet tenuta et quo-
| | libet pignore et quolibet precepto — sex denarios.

i UTER De citationibus preceptis sequestris bampnimentis et alijs amba-
| | xiatis fiendis pro comuni dicti castri aliud salarium non habeat nisi
i il salarium prefatum nec pretium, de bampnimentis specialium persona-
ii rum habeat dictus baylus — sex denarios tantummodo.















3 n e erro) - ==
2 pmo RU ME e alp ra e]

STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 117
RuB. XI.

De adunantijs fiendis et de modo in dictis adunantijs tenendo et
de partitis mictendis et de pena mon venientium ad dictas

adunantias et arengantium in eis.

Item statuerunt providerunt et ordinaverunt, ad hoc ut adunantia
hominum citius fiat et congregetur temporibus opportunis et debitis
pro utilitate et necessitatibus dicti comunis, quod, ad mandatum vica-
rij seu alterius offitialis dicti castri et de volumptate consiliariorum
eiusdem castri, per preconem dieti comunis per dictum castrum in lo-
cis consuetis bampniatur et bampniri debeat adunantia generalis ho-
minum dieti castri ut est moris.

Item quod quieunque non venerit ad adunantiam predietam sal-
tim unus de domo vel ab adunantia recesserit sine licentia vicarij sol-
vat quinque soldos denariorum pene nomine pro qualibet vice qua con-
tra fecerit.

Et si venerit post factam et missam propositam et post quam ali-
quis ad consulendum surrexerit, solvat pro quolibet et qualibet vice
sex denarios.

Et qui locutus fuerit cum aliquis arengaverit solvat pro qualibet
vice et quolibet loquente duos denarios.

Et qui miserit vel fecerit rumorem aliquem in aliqua adunantia
solvat nomine pene pro qualibet vice quinque soldos denariorum.

Item quod omnia partita mictantur et micti debeant ad bussolas
et fabas sive palloetas, et aliter vel alio modo mictens incidat in pena
viginti soldorum denariorum pro qualibet vice, et quod obtemptum seu
provisum fuerit preter dietam forma non valeat nec teneat set ipso
facto sit nullius valoris. Que pena de' salario vicarij. contrafacientis
retineri debeat per massarium comunis dicti castri.

Providerunt etiam quod, dum mictuntur fabe seu pallocte in bus-
sulis, quilibet mietat ambas manus clausas in bussolas ne prependatur
nee videatur in quam bussolam mictat palloctam sive fabam, pena
contrafacienti sec denariorum pro qualibet vice.

Et qui miserit plures fabas seu plures palloetas in pisside simul
solvat penam decem soldorum denariorum pro qualibet vice, et quilibet
possit aeusare et habeat tertiam partem bampni et credatur et stetur
juramento acusatoris et custodes et baiulus teneantur contrafacientes
denumptiare et acusare et habeant partem predictam.

Et quicunque surexerit in adunandatia ad arengandum et con-

sulendum super eadem proposita nisi semel tantummodo aut si aren-

118 x E. FARINA

gaverit seu consultus fuerit extra propositam sine licentia, ipso facto
et incontinenti ante quam disciedat de palatio solvat pene nomine duos

soldos denariorum pro quolibet et qualibet vice. Et predictas penas
viearius auferat ex suo offitio, et de omnibus penis predictis et quali-
bet earum similiter intelligatur et sine termino dando ad solvendum.
Aliquo contrario non obstante.

——— —M— M

RuB. XII.

Contra renumptiantes offitia et ambariatas.

Statuerunt et ordinaverunt insuper quod, cum quedam offitia et

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E ambaxiate siut graviora alijs et honerosa, propterquod renumptiautur
in dampnum et preiuditium dicti comunis, et ut detur materia omni-
|| bus offitia et ambaxiatas acceptandi, quod nullus, qui .fuerit electus
IM | vel voeatus vel eui tangeret (1) offitium sindicatus, ipsum offitium nullo
î modo valeat nec possit renumptiare, set ad ceptandum dictum offitium
| per rectorem seu vicarium dicti castri penitus cogatur.

ii Si autem aliquis renumptiaverit offitium camorlengatus baiulatus
È vel consiliariatus solvat pro vice qualibet nomine pene comuni pre-













dieto viginti soldos denariorum et eligatur alius loco renumptiantis



donec fuerit aceptatum.



Et si aliud offitium sibi datum renumptiaverit teneatur solvere et
| solvat renumptians decem soldos denariorum pene nomine dieto comuni
vel eius massario, et ad alium eligendum procedatur, et iterum electus
una vice ad iddem offitium reeligi infra unum anum non possit nec



valeat ullo modo.



Similiter habens aliquod offitium sex mensibus ad illud idem of-



| tfitium in sequentibus alijs sex mensibus eligi nec vocari nec cogi pos-
sit et si elegeretur talis electio non valeat.

Si vero aliquis, eleetus ambaxiator sive numptius per consiliarios
dieti comunis, renumptiaverit ire in ambaxiatam ad quam faciendam
electus esset, solvat penam quinque soldorum denariorum comuni pre-
dieto, et ipsam facere non cogatur set alius ambaxiator sive numptius
per dietos consiliarios eligatur.

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(1) Aggiunto sopra — ad.

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STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 119

RuB. XIII.

"Qualiter. et quando debeant assignari et scribi debita et amba-

«iate comunis et que debeant admicti et de non assignantibus,

ltem statuerunt quod quieunque fecerit aliquam ambaxiatam aut
servitium pro comuni, pro quo debeat aliquid a dicto comuni recipere,
vel debitum aliquod contraxerit pro comuni, teneatur et debeat ipsam
ambaxiatam seu ipsum servitium vel debitum vicario dicti castri asi-
gnare infra trés dies postquam fecerit dietam ambaxiatam seu servi-
tium aut debitum contrasserit, si vicarius tune erit in castro predicto ;
si vero esset absens a dieto castro, infra tres dies postquam vicarius,
qui pro tempore erit, fuerit reversus et steterit in dieto castro.

Et vicarius seu rector ipsa servitia debita et ambaxiatas scribere
debeat infra terminum predietum cum causis pro quibus dicte amba-
Xiate et ipsa servitia facta et debita contracta fuissent.

Teneatur etiam dictus vicarius, circha et prope finem sui tempo-
ris, in adunantia generali dicti castri proponere quod dictum debitum
ponatur et revideatur et quod per dictam adunantiam deliberabiliter
eodem modo procedatur ad datium imponendum et debitum revi-
dendum.

Et quieunque de dicto castro vel eius districtu dictam assigna-
tionem non fecerit infra terminum predictum, postea ipsam assigna-

tionem facere noh possit nec sibi admictatur ullo modo vel causa.

Rus. XIIII.

Quod. forenses non possint habere in comuni dicti castri aliquod
offitium.

Ordinaverunt insuper quod nullus forensis aliquo tempore possit
nominari nec vocari nec eligi ad aliquod offitium comunis dicti castri
et si eligeretur talis electio non valeat nec teneat ullo modo et eligens
puniatur in pena viginti soldorum denariorum pro qualibet vice et
quolibet eligente, dum modo predicta non vendicent sibi locum in vi-
‘arijs et rectoribus dieti castri.





















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120 i E. FARINA
RuB. XV.

Quod. forenses non possint venire ad habitandum in dicto castro
sine licentia et nisi primo satisdet et promictat facere fac-
tiones.

Ad hoec ut forenses in dicto castro habitare volentes subiaceant
statutis et ordinamentis dieti comunis et reales et personales in dicto
castro faciant faetiones et sentiant comodum et incomodum pro decens
est, ideireho providerunt statuerunt et ordinaverunt quod nulla per-
sona forensis possit nee debeat habitare nec venire ad habitandum in
dieto castro sine expressa licentia generalis adunantie comunis homi-
num et universitatis dieti castri et nisi primo habita et optenta licen-
tia predieta scilicet quod optineatur in adunantia predieta de quinque
partibus per quatuor partes in concordia.

Item quod, dieta licentia habita et obtempta ut supra dictum est,
talis forensis antequam veniat ad habitandum juret ad sancta dei evan-
gelia corporaliter manibus tactis scripturis et jurando promietat facere
eustodiam et alias factiones personales in castro predicto una cum
alijs hominibus dicti castri et solvere penas et bampna in quibus per
formam statutorum et ordinamentorum dicti comunis incurereret et
mandatis vicarij dieti castri obbedire prout obbedire tenentur homines
et persone de dicto eastro et se submictat curie castri predicti in omni-
bus et per omnia.

Et pro predictis tenendis observandis solvendis et faciendis tenea-
tur et debeat tempore diete promissionis et obligationis dare quatuor
ydoneos et sufficientes fideiussores de dicto castro; quorum fideiusso-
rum bona sint valentia pro quolibet eorum adminus quingentarum li-
brarum denariorum ; qui ydonei pro eodem forense promictant et sa-
tisdent et se dieto obligent ad predicta; et aliter vel alio modo non
recipiatur.

Nulla autem persona de dicto castro audeat vel presumat aliter
vel alio modo quam dietum sit superius aliquam personam forensem
receptare in domo sua propria vel conducta nec sibi dare aliquam do-
mum ad pensionem vel alium locum aut fructus domus vel loci ven-
dere, pena viginti soldorum denariorum contrafacienti pro quolibet die
talis persona forensis steterit vel habitaverit in domo predicta seu loco
predicto; quam penam vicarius seu sindicus qui protempore erit te-
neatur et debeat vineulo juramenti et ad penam viginti soldorum de-

nariorum de facto sibi contrafacienti aufferre pro comuni predicto.:

Aliquo quod in eontrarium loqueretur non obstante. STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 121
RuB. XV.bis

De mensuris comunis vendendis et qualiter. debeat solvi pro. dictis
mensuris et cum eis mensurari bladum vendendum. et oleum

et non cum alijs.

Mensure comunis dieti castri quolibet anno per xv dies ante quam
comuni recadent vendantur ad bampnimenta et semper plus offerenti
concedantur et vendantur pro uno anno incipiendo a die quo dicte
mensure comuni predicto recadent et ut sequitur finiendo, et sic obser-
vetur de anno in annum.

Item quod nulla persona, emens vel vendens granum vel aliud
bladum seu legumen vel aliquid aliud ad mensurandum cum dictis
mensuris pertinet sive etiam oleum, non possit nec debeat mensurare
nec mensurari facere nisi tantummodo cum mensuris dieti comunis,
pena cuilibet contrafacienti et aliter cum alijs mensuris mensuranti seu
mensurari facienti pro qualibet vice et quolibet contrafaciente duode-
eim denariorum (1) et niehilominus teneatur solvere emptori dictarum
mensurarum quantum solvisset si cum dixtis mensuris dicti comunis
mensurasset; euius pene quartam partem habeat et habere debeat pre-
fatus emptor, et a quolibet possit acusari et denumptiari.

Providerunt etiam quod dictus emens dictas mensuras teneatur
unicuique petenti eas acomodare et non contra se opponere, ad penam
duorum soldorum denariorum (1) pro qualibet vice qua non accomo-
daverit.

Insuper habeat dictus emptor et percipiat pro mensuratione quam
aliquis fecisset cum dictis mensuris vel aliqua earum illud quod ordi-
natum et scriptum fuerit in instromento venditionis sibi facte de ipsis
mensuris.

Item quod dietus emptor teneatur dictas mensuras finito tempore
illesás restituere comuni predicto et eas tenere et conservare suo tem-

pore salvas suis sumptibus et expensis.
Rus. XVI.

Quod. infra octo dies ponantur | posessiones acquisitas quocunque

modo in catastro comunis Perusij et infra alios. sequentes

(1) — duodecim denarios e duorum sold. den. — della stessa mano, ma con
inchiostro diverso.



















———

—RÀÓ rina













1229:-— E. FARINA

octo dies postquam fuerint acatastrate in dicto catastro co-
munis Perusij debant poni in libro catastri hominum dicti
castri.

Ne comune dicti castri ultra debitum modum pro bonis et poses-
sionibus alienis gravetur et ut unusquisque pro suis bonis et poses-
sionibus que possideret solvat datas et collectas et ad tollendas omnes
inconvenientias que possent evenire occasione libri et catastri, statue-
runt et reformaverunt quod quicunque de dieto castro emerit vel aliter
quomodocunque acquisiverit aliquam rem immobilem in catastro co-
munis Perusij (1) ... et alibratam quod infra octo dies postquam ipsam
emerit vel aquisiverit teneatur et debeat ípsam rem in suo catastro
poni et seribi facere in armario et catastro civitàtis Perusij et deinde,
infra alios octo dies, in catastro suo in libro et eatastro comunis et
hominum dicti castri immediate sequentes sibi poni et scribi facere
teneatur et debeat, ad penam duodecim denariorum pro quolibet die
quo fuerit negligens in premissis et pro qualibet re immobili. Aliquo

non obstante.

Rus. XVII.
De luminarijs processionibus et tortitio fiendis.

Item statuerunt et ordinaverunt quod omni anno pro comuni ema-
tur unum tortitium costi et valoris saltim quinquaginta soldorum de-
nariorum, quod habeatur et haberi debeat sepulture cuiuslibet sepel-
liendi de dicto castro in eeclesia dieti castri et etiam quando celebratur
corpus Christi et servetur et conservari debeat per priorem ecclesie
saneti Donati, et cum dictum tortitium fuisset consumptum alium ema -
tur pro comuni pro dicta causa, ita quod semper dictis causis et pro
dietis necessitatibus habeatur tortitium.

Item quod semper anuatim in festo sancti Donati et in adsump-
tione gloriose semper Virginis Marie de mense agusti fiat et fieri de-
beat luminare, et in processione diete adsciensionis omnes homines de
dieto castro debeant adesse cum lumine cere in manu una cum vica-
rio et rectore dicti castri, saltim unus de qualibet familia, pena quin-
que soldorum denariorum pro quolibet contrafaciente, et vicarius fa-
ciat requisitionem in domo dicti comunis et quilibet valeat acusare et
credatur juramento aeusatoris, et quodlibet cereum debeant esse pon-
deris adminus dimidie libre cere, sub dieta pena.

(1) Una o due parole espunte.

e STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 123
RuB. XVIII.

Quod ordinamenta que fiunt in generali adunantia hominum
dicti castri non debeant bampniri et nichilominus valeant et

teneant.

Quia ordinamenta et provisiones que fiunt in generalibus adunan-
tijs comunis hominum et universitatis dicti castri sunt publica et omni-
bus debent esse nota et manifesta cum in publico fiant, ideircho sta-
tuerunt et ordinaverunt quod ordinamenta et provisiones que fient in
dictis adunantijs vel aliqua earum non expediat nec sit necesse bamp-
niri facere nec bampniantur et valeant et teneant et plenam obtineant
roboris firmitatem ac si bampnita essent vigore presentis statuti. Ali-

quo non obstante.
RuB. XVIIII.

Quod petentes ambariatas sibi dari a comuni faciant depositum

salarij eorum et eis dentur.

Si aliqua persona de dieto castro seu aliunde petierit sibi dari
per comune dicti castri aliquos ambaxiatores seu aliquem ambaxiato-
rem de dicto castro in sui servitium et iustam et non dampnosam dicto
comuni fuerit petitionem predictam, statuerunt ét ordinaverunt quod
tali persone petenti dieti ambaxiatores concedantur et dentur per con-
siliarios dicti castri qui pro tempore erunt, facto prius deposito per
petentem de salario dietorum ambaxiatorum, et suis proprijs sumpti-
bus et expensis et non comunis predicti et aliter non possint sibi

concedi.
RuB. XX.

Quod. laboratores. forensium cogantur ad solvendum datas et. col-

lectas pro bonis que laborarent pro eis.

Ad hoc ut comune dicti castri per comune Perusii ad solvendum
datas et collectas pro bonis forensium non gravetur nec pro huiusmodi
forensium bonis que habent in districtu dicti castri honera substineat,
jdeireho providerunt statuerunt et ordinaverunt quod laboratores dic-
torum bonorum teneantur et debeant et cogantur solvere datas et col-

lectas et alias facere factiones tam reales quam personales comuni dieti























DE n

EI put re e t ct sinto















124 E. FARINA

‘astri, quas dicti forenses solvere et facere pro dictis eorum bonis te-
nerentur et deberent, et infra terminos ordinatos seu ordinandos et
sub pena et ad penam in statutis et ordinamentis dicti castri conten-
tam et ordinatam contra non solventes datas et collectas in terminos
statutos et ordinatos, non obstante aliquo alio in contrarium loquente.

RuB. XXI.

De executione datarum et. collectarum penarum bampnorum et
aliarum. factionum.

D QE M C NRAE

Rub. XXX.]

Et deinde ad duos sequentes annos in curia dicti castri non de-
beat audiri in aliqua sua causa civili nec criminali, pena rectori seu
vieario ipsam personam audienti xx soldorum denariorum pro qualibet
vice qua contrafecerit tempore sui sindicatus sibi auferenda et de suo
salario per massarium dicti comunis retinenda. Aliquo statuto vel or-
dinamento in eontrarium quolibet loquente non obstante.

RUB. XXXI.

De sapiente dando cuilibet petenti in. quacunque causa.

Cuilibet petenti in quacunque causa civili seu criminali et in
quocunque casu si senscrit se in aliquo gravari indebite per vicarium
dieti castri, consilium sapientis detur et per dictum vicarium fiat pun-
tus super quo debeat haberi consilium expensis petentis. Qui petens
debeat primo facere depositum de salario sapientis ad mandatum vica-
rij seu rectoris dicti castri.

Quod consilium petens predietus debeat coram dieto vicario pro-
duxisse infra quinque dies secuntur postquam habuerit puntum. Quod
si non produxerit infra terminum predietum postea non sibi admieta-
tur nec recipiatur set procedatur ad executionem cause super qua fue-

(1) Manca la 10* e 11^ pagina, secondo la numerazione antica. STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 135

rit petitum dictum consilium et [si] produceretur non valeat dieta pro-

duetio, non obstante consilio nec aliquo alio in eontrarium loquente.
RuB. XXXII.
De ferijs in causis civilibus.

In causis civilibus sint ferie in omnibus diebus Dominicis, in die-
bus Sabati post vesperas, in festivitatibus omnium Apostolorum et
Sanete Marie Virginis et in festivitate Nativitatis domini nostri lesu
Christi et in eius Circuncisione et in die Corporis Christi et in die
Veneris sancta et in diebus Pascalibus et in Adsciensione domini et
in festo Saneti Donati; in quibus diebus jus in dicto castro nemini
reddatur, possint tamen fieri commissiones et citationes pro sequenti

bus diebus non feriatis et valeant et teneant (1).
RuB. XXNIII.

De blasfemantibus deum eiusque Matrem et sanctos et sanctas

eius.

Statuerunt insuper et ordinaverunt quod quicunque tante jniqui-
tatis et superbie et tante nequitie extiterit quod dominum deum no-
strum sub quocunque nomine trium personarum vel eius Matrem Vir-
ginem Mariam gloriosam vel sanctos vel sanctas dei quocunque ma-
ledixerit puniatur et (2) puniri debeat 100 (3) soldis denariorum pro
quolibet et qualibet vice, et quilibet possit et valeat aeusare et cere
datur juramento acusatoris et vicarius possit et debeat ex offitio in-
quirere et sufficiat probatio unius testis de auditu et habeatur pro
plena probatione.

Si vero aliquis fecerit aliquod votum scilicet per corpus (4) aut san-
guinem aut vissciera vel aliud membrum dei aut Christi vel aliter quo-
cunque modo deum inreverenter nominando sive etiam dixerit per cor-

pus aut sanguinem vel visciera sue gloriosissime matris semper Vir-

(1) Il passo — et citationes ... teneunt — é riscritto da mano del sec. XV sotto
l'ultimo rigo del testo. Segue quasi mezza pagina sul tergo, in bianco. (Per pagina
s'intenda qui una faccia delle due parti in cui si piega il foglio intiero).

(2) — et — scritto due volte

(3) — 4100 — è scritto da altra mano sopra — viginti — del testo cancellato.

(4) — dei — cancellato.

==

126 E. FARINA

ginis Marie aut aliquorum sanctorum et sanctarum sive sancte aut
T d | sancti dei vel aliter quocunque modo dictam Virginem Mariam aut ali-
INI quem seu aliquam ex sanctis dei inreverenter nominaverit, solvat pro
quolibet voto et qualibet nominatione et qualibet vice soldos centum (1)
denariorum.



Si vero aliquis tante stultitie extiterit quod imaginem seu figuram
domini nostri Iesu Christi seu eius matris Virginis Marie aut alicuius

———— —ÀÁ—

ex sanctis predictis per superbiam expuerit vel ipsam figuram percus-
a serit vel ipsi dentes degrignaverit aut filacchas fecerit aut culum ho-
| stenderit solvat et solvere teneatur nomine pene et bampni pro quali-
È : bet vice et quolibet contrafaciente libras x denariorum (2).







i Rug. XXXIII.

m" De festivitatibus custodiendis et de diebus Sabati venerandis.



| | Festivitates Dominieales, dies Sabati post vesperas, dies omnium
festivitatum sanete Marie semper virginis omniumque Appostolorum et
| | : Evangelistarum, Nativitatis et Cireuncisionis domini nostri Iesu Christi
| et omnium festivitatum Pascatis, dies Veneris sancta, festivitates sancti

Donati Marie Madalene sancte Caterine sanete Lucie sancti Martini



HI | sancti Angeli et sanete Crucis custodiantur et eustodiri debeant per



HHI HT || omnes homines et personas de dicto castro et ipso castro et eius di-
strietu habitantes et morantes ab omni laborerio.
|

Et nulla persona audeat vel presumat somegiare [vel] aliquod la-

borerium aliquo modo facere vel exercere, sub pena quadraginta (3



| soldorum denariorum pro qualibet vice et quolibet faciente contra in
diebus predietis vel aliquo predictorum ; salvo quod liceat macellato-



| ribus macellare et vendere carnes et tabernarijs vendere vinum admi-
HOME nutum et etiam possit calefieri furnum pro edis et porchettis coquen-
Ld | . . . »

Iii dis et ipsas coqui facere.

i I

1

Hu | In diebus vero Sabati furnum aliquod non possit calefieri nec



|i aliquis coquere nec coqui facere panem aliquo modo, sub dicta pena.
T Nec etiam in aliquo ex diebus sabati post nonam nemo laboret nec
. faciat aliquod laborerium, sub dieta pena, preter quam recolligere frù-

(1) — soldos centwin — di. altra mano nello spazio lasciato dall’ espunzione di
due parole del testo.

(2) — Wbras X denariorum — come sopra, nello spazio lasciato dalla espun-
zione di tre parole del testo.
ti ti t] (3) — quadraginta — di altra mano.













l ne bcd ide d iude : :
2p — ^N zm. n m B TX 2 E pi 2n p ti y 3 m a La !]
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STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 121

mentum de area, extrahere et lavare lanisterium de aequa, traginare
ligna pro domibus et deferre ligna pro igne suo et sue familie tantum-
modo et carigiare mustum bladum et oleum et hiis similia paleas et
herbas pro bestijs, componere blada et hostendere et hijs similia et
succurere dainpnis pluviarum ruinarum et tempestatum et guerrarum
et cavalcatum et inimicarum gentium aut gentium non inimicarum et
alia necessaria opportuna, de licentia viearij et rectoris dicti castri et
secundum temporum qualitates : que omnia remaneant in discreetione
dieti vicarij et rectoris.

Rus. XXXV.
De dicente vel faciente alicui jniuriam.

Quicunque dixerit vel fecerit alicui jniuriam coram vicario seu
rectore dieti castri vel in consilio seu adunantia dicti c

astri quod es-
set mentitus

vel minaretur eum offendere aut offenderet sive verba
juiuriosa dixerit vel aliam jniuriam quocunqu

e modo fecerit vel dixerit
decem soldos

denariorum pene nomine solvere teneatur comuni dieti
castri pro qualibet vice et quolibet verbo jniurioso seu

minatorio et
quolibet contrafaciente.

Si vero aliquis aliquid 'ex predictis aut predicta alibi quam coram
vicario aut in consilio seu adunantia commiserit solvat et solvere te-
neatur dimidiam penam. Aliquo non obstante.

RUB. XXXVI.

De faciente falsum juramentum et de Jurante coram

vicario sine
licentia.

Ad evitandum et reprimendum periuria que sepe

sepius commic-
tuntur et ad obviandum malitijs,

statuerunt et ordinaverunt quod si
quis quocunque modo fecerit juramentum non verum et periurium com-
miserit puniatur et puniri debeat per vicarium dieti castri pro qualibet
vice et quolibet contrafaciente in pena viginti soldorum denariorum.
Si quis autem coram vicario predicto sine licentia vel mandato

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B
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dieti vicarij fecerit aliquod juramentum t

angendo aliquas seripturas
solvat et solvere teneatur

massario. dicti comunis pene nomine pro

vice qualibet et quolibet contrafaciente quinque soldos denar

iorum.

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TEES TTE SEINE TIENS

128 E. FARINA

RuB. XXXVII.

De armis non portandis per dictum Castrum leonis.

Nulli persone liceat portare aliquod genus armorum offendibilium
in ecclesia dicti castri quando celebraretur in ipsa ecclesia divinum
offitium quandocunque fuerit ... etiam in domo dieti castri nullo tem-
pore, et qui contrafecerit solvat et solvere teneatur et debeat massario
comunis dicti castri pro qualibet vice pene [nomine] quinque libras (1)
denariorum.

Si vero portaverit per dictum castrum excepto quam in ... deundo
de foris sine dilatione aliquod genus armorum predictorum solvat no-
mine pene pro qualibet vice duas libras denariorum dicto comuni aut
massario ipsius comunis.

Custodes porte tempore quo facerent custodiam ad portàm eis et
cuilibet eorum per dictum castrum tantummodo liceat arma portare

impune.
RuB. XXXVIII.
Contra. ludentes et. ludum retinentes seu receptantes.

Cum ex ludo multi depauperantur et ipsorum bona consumunt
et ut ludere possint eorum bona vendunt et pignora dant, quod est
valde dampnosum et periculosum et etiam subcedit et subcedere po-
test ad malum statum et discordiam hominum et comunis dicti castri,
ut timore pene a talibus (2) desistatur, providerunt et ordinaverunt
quod nullus audeat vel presumat in dieto castro vel eius distrietu lu-
dere ad aliquem ludum taxillorum llupinorum llumacharum caprabic-
chi vel hijs simile, solvat penam in xx soldis (3) denariorum pro quo-
libet ludente et qualibet vice, etiam si non fuerit de dieto castro, et
similem penam solvat qui receptaverit in sua domo ludum aliquem vel

in suo terreno quocunque modo.

(1) — tibras — è d'altra mano: l’espunzione della parola primitiva ha prodotto
le tre brevi lacune.

(2) Cancellato — destist.

(3| — 4n XX — d'altra mano su espunzione.

oem STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 129

RuB. XXNVIIII.

De pena non facientis custodiam.

Ut custodia dieti castri sollicite fiat, ordinaverunt quod quilibet
de dicto eastro et in ipso castro et eius districtu habitans et commo-
rans teneatur et debeat (1) facere eustodiam die notuque, quandocun-
que sibi tangeret, et qui contrafecerit solvat nomine pene quinque sol-
dos denariorum et nichilominus teneatur dietam custodiam facere, sub
dieta pena.

RuB. XL.

Quod nullus teneat de bonis et rebus. comunis dicti castri sine
licentia.

Nemo audeat retinere aut adprehendere aliquid de bonis comunis
dieti castri sine licentia dicti comunis et quieuuque contrafecerit sol-
vat et solvere teneatur, pro qualibet die qua aliquid retinuerit quoeun-
que modo aliquid de bonis predictis et quocunque loco sitis, — duode-
cim denarios pene nomine massario comunis dicti castri.

Et nichilominus quod retinuisset de bonis et rebus predictis dicto
comuni restituere et relapxare penitus teneatur cum effectu cui fruc-
tibus perceptis ex dietis bonis.

Et propter detemptionem quam fecisset aliquis de bonis predictis
nullum jus intelligatur fuisse nec sit sibi acquisitum modo aliquo jure

vel causa. Aliquo alio in contrarium loquente non obstante.

RuB. XLI.

De pena occupantium (2) muros dicti castri aut fontes sive su-
pra aprehendentes vias.

Pro conservatione viarum murorum pontium et fontium comunis
dicti castri statuerunt et providerunt quod quicunque supraprehenderit
aut occupaverit vel impediverit aliquam viam comunis in castro pre-

dicto vel extra castrum predictum solvat pene nomine quinque soldos

(1) — teneatur et debeat — scritto due volte.
(2) — vel — due volte scritto e cancellato.

— ——— DG
€ 2€

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1 130 E. FARINA

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[ denariorum et in statu pristino dictam viam redueere debeat infra

octo dies postquam fuerit sibi preceptum, sub pena predicta.

Ponentes vero litamen in aliqua via dieti comunis intus castrum
predictum, a kalendis aprilis usque ad kalendas octubris, debeat ipsum
litamen elevasse.infra quinque dies postquam posuerit; alijs vero tem-
poribus infra duos menses a die positionis dicti litaminis, pena — quin-
que soldorum denariorum pro qualibet vice (1).



Rus. XLII.

De clochanis comunis et alijs clochanis alicuius non impediendis.

Quicunque oppilaverit seu elauserit aut impediverit aliquam clo-



chanam sive sciaquatorium comunis vel alterius quocunque modo ne
libere currat, aquam vel (2) eursum suum impediverit qualitercunque

| aut obturaverit modo aliquo modo solvat et solvere teneatur et debeat
! nomine pene decem soldos denariorum pro qualibet vice et impedimen-

i tum debeat tollere et removere infra tres dies post preceptum sibi factum
| per dietum vicarium dicti castri ad petitionem cuiuscumque petentis,

sub pena predieta.





RuB. XLIII.



De pena exeuntis vel intrantis dictum. castrum per alium. locum

quam. per portam dicti. castrr.





HE 1 Quecunque persona intraverit aut exiverit dictum castrum sive





de dieto castro per muros ipsius vel portam quocunque malitiose ape-

e

ruit solvat et solvere teneatur dieto comuni pene nomine pro qualibet

vice viginti soldos denariorum.

| i RuB. XLIIII.

—— €

Contra frangentem. domum seu capannam alterius.

Frangens seu intrans domum vel capannam alicuius persone que
sit clausa aut in ea dampnum dederit vel aliquid turpe fecerit contra



(1) Postilla marginale di mano posteriore — ponentes lignamen aut lapides
infra duo menses elevase a die impositionis ipsius lignamints et ipsarum lapidum,
sub dicta, pena.

(2) Cancellato — ne.













Ad UT C CMBEMEEERENELDRT 7 — T CREER Ed X UE 2 X]

NT "v 1 n =

STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 131

voluntatem illius cuius esset dicta domus seu capanna aut illius. qui
'am haberet ad pensionem vel alio modo, puniatur pro qualibet vice
et quolibet eontrafaciente in decem soldis denariorum,
stante.

aliquo non ob-

RuB. XLV.

EH

De faciente turpitudinem in aliquo fonte vel cisterna dicli co.
manis,

Si qua persona fecerit aliquam turpitudinem in aliquo fonte aut
cisterna comunis dieti castri, ut in eis vel aliquo eorum proiciendo ter-
ram lapides litamen, aut pannos lavaverit vel aliud turpe fecerit quo-
cunque et qualitereunque solvat et solvere teneatur dieto comuni pro
qualibet vice quinque soldos denariorum nomine pene, et quilibet possit
acusare et credatur suo juramento et habeat. quartam partem

pene
predicte.

RuB. XLVI.

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Contra evaginantes arma.

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Arma nec aliquod Senus armorum nemo audeat contra aliquem
evaginare per dietum castrum vel eius distrietum nec arma nuda et
exvaginata portare aliquo tempore, et qui contrafecerit solvat et solvere
debeat dieto comuni pene nomine pro qualibet vice viginti soldos de-
nariorum.

RuB. XLVII.

De dampno dato personaliter.

Item statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona audeat vel
presumat (1) personaliter dampnum dare in orto seu vinea plena alterius
nec ipsum ortum vel vineam intrare, sub pena quinque soldorum de-
nariorum pro quolibet et qualibet vice.

Si vero vinea non fuerit plena uvis (2) et ipsam intraverit vel

1) Cancellato — dampnuin.

2) Il codice ha — vivis.

==

rompere IT

































132 i E. FARINA

dampnum dederit in ea, solvat pene nomine pro vice qualibet tres sol-
dos denariorum.

— Quicunque collegerit poma alterius seu olivas de olivis et arbori-
bus alienis, preter quam ceresas, solvat et solvere teneatur et debeat
pene nomine pro qualibet viee in quinque soldis denariorum ; colligens
ceresas in duobus soldis denariorum tantummodo.

Si autem collegerit olivas seu poma de terra et non ab alto de
arboribus, solvat nomine pene pro qualibet vice duos soldos denariorum
tantummodo; de pomis et olivis existentibus in viis non solvatur per
aliquem pena aliqua.

Quicunque vero expedaverit aliquam arborem domesticam vel sal-
vaticam in aliqua clusura vel terra laborata alicuius persone solvat pene
nomine viginti soldos denariorum et pro qualibet rama arboris quam ....
vel speesaverit (?) sive ruperit in arboribus predictis (1) ...

Si vero inciserit in silvis ... solvat pene nomine incidens, pro qua-
libet vice et qualibet arbore, 100 (2) soldos denariorum ; sed.de una
ligatia vel duabus nulla pena solvatur nec custodes teneantur denump-
tiare.

Si autem aliqua persona dederit dampnum alicui accipiendo paleas
aut fenum, si de die solvat nomine pene duos soldos denariorum, si de
nocte quinque soldos denariorum.

Quieunque vero acceperit ligna alterius, si fuerit de catasta solvat
pene nomine XX (3) soldos denariorum et si de alio loco duodecim
soldos denariorum pro quolibet fasscio lignorum, et pro qualibet salma
lignorum quam acceperit solvat pene nomine ... (4) soldos denariorum.

Preterea si aliquis adtraversaverit per rem alterius ubi non esset
.vinea vel ortus solvat pene nomine pro qualibet vice duodecim soldos

denariorum; set de hac adtraversatione non teneantur custodes de-.

numptiare.

Si quis dederit dampnum incidendo sepes aut metendo bladum seu
faciendo erbam alterius solvat pene nomine pro qualibet vice.... (5)
soldos denariorum.

Si .autem aliqua persona dederit dampnum in foveis dicti castri... (6)

(1 Le tre lacune son prodotte dall'espunzione del prezzo della pena.
(2) D'altra mano, espunta la cifra primitiva.

(3) » » » »

(4) Espunzione.

(5) 5

(6) Guasto per l'espunzione precedente. STATUTI DI CASTIGLION DEL LAGO 1.138

ripas ipsorum ut incidendo aliquam arborem existentem (1) dictis foveis
aut ripis sive accipiendo palos stecchati aut ligna seu aliquid de lignis
stecchati predicti seu ipsum stecchatum devastaverit quocunque modo,
in totum vel in partem, solvat pene nomine pro qualibet vice viginti
soldos denariorum. Et si aliter dampnum dederit personaliter quocunque
modo, solvat contrafaeiens pene nomine pro qualibet vice quinque soldos
denariorum. Et si aliquis iverit per ripam fovei solvat pene nomine pro
qualibet viee tres soldos denariorum.

Rus. XLVIII.

De dampno dato cum bestijs in bonis alterius et in. foveis dicti
castri.

Pro bestijs vero intrantibus vel aliter dampnum dantibus in re
alterius de bonis predictis, puniantur posessores sive domini bestiarum
aut ipsarum pastores pro quolibet eorum et qualibet vice prout inferius
declaratur. Ut, pro qualibet bestia porcina (2) que intraverit vineam
uvis plenam et tempore uvarum, puniantur in decem (3) soldis dena-
riorum ; et pro qualibet alia bestia, scilicet bovina (4) asinina muligna
cavallina ... aliorum animalium similium et pro qualibet bestia pecudum
que [intraverit] vineam postquam iectare inceperit usque quo erit vin-
demiata, puniantur duobus soldis denariorum ; alijs vero temporibus
pro qualibet dietarum bestiarum

Et si intraverint ortum alterius pro qualibet dictarum bestiarum
et macta pecudum et qualibet vice puniantur in tribus (?) soldis dena-
riorum, salvo quod si dicte bestie vel aliqua earum aufugerit per ar ...
tune et ... (D) non puniantur de dampno dato.

Si vero iverint. per ripam fovei dicti castri ex parte interiori, pro
qualibet dietarum bestiarum et macta pecudum in tribus soldis dena-
riorum.

Quecunque vero persona dederit alicui, dampnum cum bestijs in
bladis vel leguminibus alterius solvat et solvere teneatur pro qualibet

bestia grossa, scilicet asinina bovina muligna cavallina, et macta pe-

(1) Cancellato — per

(2) — porcina — riscritto al margine destro da mano posteriore.
(3) — 4n decem — d'altra mano, dopo la solita espunzione.

(4) Come al n. 1.

(5) Le lacune di questa e della seguente rubrica son prodotte da macchie d’ac-
qua o d'altro.



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